Art. 10.
Accesso agli archivi pubblici
1. L´accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
quelli contenenti i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 RGPD, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data.
Il termine e' di settanta anni se i dati sono relativi alla salute
ovvero alla vita o all'orientamento sessuale oppure rapporti
riservati di tipo familiare.
3. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro dell´interno, previo parere del direttore dell´Archivio di
Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
di archivio riservati istituita presso il Ministero dell´interno,
secondo quanto previsto all'art. 123 del decreto legislativo n. 42
del 2004.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i
documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini,
l´utente presenta all´ente che li conserva un progetto di ricerca
che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede
l´autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le modalita'
di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni
altra documentazione utile.
5. L´autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'
rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La
valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al
comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti,
le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell´obbligo di non diffondere
i nomi delle persone, nell´uso delle sole iniziali dei nominativi
degli interessati, nell´oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel
divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione e'
prestata al principio della pertinenza e all´indicazione di fatti o
circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli
interessati.
8. L´autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell´autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.