(Allegato 1-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                             Diffusione 
 
    1. L´interpretazione dell´utente, nel rispetto del  diritto  alla
riservatezza, del diritto all´identita' personale  e  della  dignita'
degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e  di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite. 
    2. Nel  far  riferimento  allo  stato  di  salute  delle  persone
l´utente si  astiene  dal  pubblicare  dati  analitici  di  interesse
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite  ad
una determinata persona identificata o identificabile. 
    3. La sfera privata delle persone note o che  abbiano  esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le  notizie
o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla  loro  vita
pubblica. 
    4. Al momento  della  diffusione  dei  dati  il  principio  della
pertinenza  e'  valutato  dall´utente  con  particolare  riguardo  ai
singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche' ai documenti
nel loro complesso. L´utente puo'  diffondere  i  dati  personali  se
pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi  non  ledono
la dignita' e la riservatezza delle persone. 
    5. L´utente puo' utilizzare i  dati  elaborati  o  le  copie  dei
documenti contenenti dati personali, accessibili  su  autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la  riservatezza  anche
rispetto ai terzi.