Art. 11.
Diffusione
1. L´interpretazione dell´utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all´identita' personale e della dignita'
degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone
l´utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad
una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie
o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
4. Al momento della diffusione dei dati il principio della
pertinenza e' valutato dall´utente con particolare riguardo ai
singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche' ai documenti
nel loro complesso. L´utente puo' diffondere i dati personali se
pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono
la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L´utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi.