(Allegato 1-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
               Applicazione delle regole deontologiche 
 
    1.  I  soggetti  pubblici  e  privati,   comprese   le   societa'
scientifiche e le associazioni professionali,  che  siano  tenuti  ad
applicare le presenti regole deontologiche, si impegnano, con i  modi
e nelle forme previste  dai  propri  ordinamenti,  a  promuoverne  la
massima  diffusione  e  la  conoscenza,  nonche'  ad  assicurarne  il
rispetto. 
    2. Nel caso degli archivi degli enti  pubblici  e  degli  archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico,  le  sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e lĀ“applicazione delle  regole
deontologiche.