Art. 12.
Applicazione delle regole deontologiche
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad
applicare le presenti regole deontologiche, si impegnano, con i modi
e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la
massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l“applicazione delle regole
deontologiche.