Art. 13.
Violazione delle regole deontologiche
1. Nell´ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare le presenti
regole adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le
opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni delle presenti regole
deontologiche da parte degli utenti e' comunicata agli organi
competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare
documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed e'
considerata ai fini del rilascio dell´autorizzazione medesima.
L´amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, puo'
altresi' escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti
responsabili della violazione delle regole delle presenti regole
deontologiche. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e
2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta
per l´eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di
competenza.