Art. 9.
Disposizioni generali
1. Nell´accedere alle fonti e nell´esercitare l´attivita' di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla
legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
di cui all´art. 101, comma 2, del Codice.