(Allegato 1-art. 12)
                              Art. 12. 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Coloro che, anche per  motivi  di  lavoro,  studio  e  ricerca
abbiano legittimo  accesso  ai  dati  personali  trattati  per  scopi
statistici, conformano il proprio comportamento anche  alle  seguenti
disposizioni: 
      a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per  gli
scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento; 
      b) i  dati  personali  devono  essere  conservati  in  modo  da
evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme
al regolamento, al codice, alle presenti  regole  e  alle  istruzioni
ricevute; 
      c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui  si  venga  a   conoscenza   in   occasione   dello   svolgimento
dell'attivita' statistica o di  attivita'  ad  essa  strumentali  non
possono essere  diffusi,  ne'  altrimenti  utilizzati  per  interessi
privati, propri o altrui; 
      d)  il  lavoro  svolto  deve   essere   oggetto   di   adeguata
documentazione; 
      e) le conoscenze professionali in  materia  di  protezione  dei
dati personali devono essere  adeguate  costantemente  all'evoluzione
delle metodologie e delle tecniche; 
      f) la comunicazione e la diffusione  dei  risultati  statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive  degli
utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla  protezione  dei  dati
personali. 
    2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti  a  conformarsi  alle
disposizioni delle presenti regole, anche quando non siano  vincolati
al rispetto del segreto d'ufficio  o  del  segreto  professionale.  I
titolari del trattamento adottano le misure opportune  per  garantire
la conoscenza di tali disposizioni  da  parte  dei  responsabili  del
trattamento e delle persone autorizzate. 
    3. I comportamenti non conformi alle presenti regole di  condotta
devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al  titolare
del trattamento.