Art. 10. Raccolta dei dati 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, pongono specifica attenzione nella selezione del personale preposto alla raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle presenti regole deontologiche e la tutela dei diritti degli interessati. 2. Il personale preposto alla raccolta si attiene alle disposizioni contenute rispetto nelle presenti regole deontologiche e alle istruzioni ricevute. In particolare: a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione; b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento ed all'art. 6 del presente Codice nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni; c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati personali per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione; d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta; e) assicura una particolare diligenza nella raccolta delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9, ยง 1, e dei dati di cui all'art. 10 Regolamento.