Art. 10.
Raccolta dei dati
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, pongono specifica
attenzione nella selezione del personale preposto alla raccolta dei
dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di
rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle presenti regole
deontologiche e la tutela dei diritti degli interessati.
2. Il personale preposto alla raccolta si attiene alle
disposizioni contenute rispetto nelle presenti regole deontologiche e
alle istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento
ed all'art. 6 del presente Codice nonche' ogni altro chiarimento che
consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e
consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come
artifici ed indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attivita' di rilevazione di dati personali per conto di piu'
titolari, salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e
delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della
raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta delle
particolari categorie di dati di cui agli articoli 9, ยง 1, e dei dati
di cui all'art. 10 Regolamento.