(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                          Raccolta dei dati 
 
    1. I soggetti di cui  all'art.  2,  comma  1,  pongono  specifica
attenzione nella selezione del personale preposto alla  raccolta  dei
dati e nella definizione dell'organizzazione  e  delle  modalita'  di
rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle  presenti  regole
deontologiche e la tutela dei diritti degli interessati. 
    2.  Il  personale  preposto  alla  raccolta   si   attiene   alle
disposizioni contenute rispetto nelle presenti regole deontologiche e
alle istruzioni ricevute. In particolare: 
      a) rende nota la propria identita', la propria  funzione  e  le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione; 
      b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del  regolamento
ed all'art. 6 del presente Codice nonche' ogni altro chiarimento  che
consenta  all'interessato  di   rispondere   in   modo   adeguato   e
consapevole, evitando comportamenti  che  possano  configurarsi  come
artifici ed indebite pressioni; 
      c) non svolge contestualmente  presso  gli  stessi  interessati
attivita'  di  rilevazione  di  dati  personali  per  conto  di  piu'
titolari, salvo espressa autorizzazione; 
      d) provvede tempestivamente  alla  correzione  degli  errori  e
delle  inesattezze  delle  informazioni  acquisite  nel  corso  della
raccolta; 
      e) assicura una  particolare  diligenza  nella  raccolta  delle
particolari categorie di dati di cui agli articoli 9, ยง 1, e dei dati
di cui all'art. 10 Regolamento.