Art. 11. Direttore generale 1. L'incarico di direttore generale e' conferito a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata attraverso procedura selettiva, con la pubblicazione di apposito bando. L'incarico e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico. Il rapporto e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 3. Al direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' la gestione amministrativa del personale docente. 4. L'attivita' di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca. 5. Al direttore generale sono attribuiti i compiti e poteri, di cui alla normativa vigente, ed in particolare, il direttore generale e' responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di Governo e in attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto o dalla normativa regolamentare, agli Organi di Governo, ai Dipartimenti e alle Scuole, nonche' della complessiva attivita' svolta dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di amministrazione che ne valuta il conseguimento. 6. Il direttore generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, con la maggioranza assoluta dei componenti, puo' revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di gravi irregolarita' nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico, in ogni caso, e' disposta con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono attribuite al dirigente vicario per una durata non superiore a mesi sei.