(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                         Direttore generale 
 
    1. L'incarico di direttore generale e'  conferito  a  persona  in
possesso  di  elevata  qualificazione  professionale   e   comprovata
esperienza  pluriennale  con   funzioni   dirigenziali,   individuata
attraverso procedura selettiva,  con  la  pubblicazione  di  apposito
bando. 
    L'incarico e' conferito  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su
proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico. 
    Il  rapporto  e'  regolato  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile. 
    Il trattamento  economico  spettante  al  direttore  generale  e'
determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Nel caso  in  cui  l'incarico  sia  conferito  ad  un  dipendente
pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa  senza  assegni
per   tutta   la   durata   dell'incarico   dall'amministrazione   di
appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto;  il  periodo  di
aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza. 
    2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle
sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione,  ove
svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
    3.  Al  direttore  generale  e'  attribuita,  sulla  base   degli
indirizzi forniti dal Consiglio di  amministrazione,  la  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' la gestione
amministrativa del personale docente. 
    4. L'attivita' di direzione generale non si estende alla gestione
della didattica e della ricerca. 
    5. Al direttore generale sono attribuiti i compiti e  poteri,  di
cui alla normativa vigente, ed in particolare, il direttore  generale
e' responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi  di
Governo e in attuazione delle delibere degli stessi,  della  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Universita', fatte  salve
le competenze attribuite dalla legge, dal presente  statuto  o  dalla
normativa regolamentare, agli Organi di Governo,  ai  Dipartimenti  e
alle Scuole, nonche' della complessiva attivita' svolta dagli  uffici
e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad  essi  affidati
in relazione agli obiettivi assegnati annualmente  dal  Consiglio  di
amministrazione che ne valuta il conseguimento. 
    6. Il direttore generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente
vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
    7. Il Consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del  Rettore,
sentito  il  Senato  accademico,  con  la  maggioranza  assoluta  dei
componenti, puo' revocare  anticipatamente  l'incarico  di  direttore
generale in caso di gravi irregolarita' nella emanazione degli atti o
persistente e rilevante  inefficienza  nello  svolgimento  delle  sue
attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. 
    La  revoca  dell'incarico,  in  ogni  caso,   e'   disposta   con
provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato. 
    In caso di risoluzione anticipata  del  rapporto  di  lavoro,  le
funzioni di direttore generale sono attribuite al  dirigente  vicario
per una durata non superiore a mesi sei.