(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e'  l'Organo  di  controllo
interno  della  gestione  finanziaria,   contabile   e   patrimoniale
dell'Universita' e svolge le funzioni  previste  dalle  leggi,  dallo
statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 
    2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e  da  due
supplenti di cui: 
      a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato
accademico, in una rosa,  proposta  dal  Rettore,  di  nominativi  di
magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato; 
      b) uno  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      c) uno effettivo  ed  uno  supplente  designati  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti  al
registro dei revisori contabili. 
    Nessuno dei componenti puo' appartenere ai ruoli dell'Ateneo, ne'
avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso. 
    Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto
dal Codice dei comportamenti dell'Ateneo. 
    4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in  carica
tre esercizi finanziari e l'incarico puo' essere rinnovato  una  sola
volta consecutivamente. 
    5. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite  dal
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.