Art. 12. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'Organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita' e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui: a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato accademico, in una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato; b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Nessuno dei componenti puo' appartenere ai ruoli dell'Ateneo, ne' avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso. Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice dei comportamenti dell'Ateneo. 4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta consecutivamente. 5. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.