(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
               Presidio della qualita' di ateneo (PQA) 
 
    1. Il Presidio della qualita' di ateneo (PQA)  e'  preposto  alla
supervisione ed allo svolgimento adeguato e uniforme delle  procedure
di Assicurazione della qualita' (AQ) di tutto l'Ateneo. 
    2. Sono attribuite al  PQA,  sulla  base  degli  indirizzi  degli
Organi di Governo di Ateneo e dell'ANVUR, le funzioni  relative  alle
procedure di AQ,  per  promuovere  e  migliorare  la  qualita'  della
didattica, ricerca  e  terza  missione  e  tutte  le  altre  funzioni
attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 
    3. L'Ateneo assicura al PQA l'autonomia operativa, il diritto  di
accesso ai dati e alle informazioni utili  per  svolgere  il  proprio
ruolo, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 
    4. Il PQA e' composto da nove esperti nominati dal  Rettore,  dei
quali un docente di ruolo nominato dal Rettore stesso con funzione di
coordinatore, cinque docenti  di  ruolo  dell'Ateneo  appartenenti  a
ciascuna delle cinque macroaree di cui all'art. 9 ed  una  unita'  di
personale tecnico-amministrativo, designati  dal  Senato  accademico,
sentito il Consiglio di amministrazione e due studenti designati  dal
Consiglio degli studenti. Le modalita' di designazione sono stabilite
dal Regolamento generale di Ateneo. 
    5. I componenti devono essere in possesso di elevate competenze e
provata esperienza sui sistemi di AQ;  il  loro  curriculum  e'  reso
pubblico nel sito internet dell'Universita';  durano  in  carica  tre
anni e possono essere rinnovati per una sola volta. 
    6. Le modalita' di funzionamento del  PQA  sono  disciplinate  da
apposito Regolamento.