Art. 14. Presidio della qualita' di ateneo (PQA) 1. Il Presidio della qualita' di ateneo (PQA) e' preposto alla supervisione ed allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della qualita' (AQ) di tutto l'Ateneo. 2. Sono attribuite al PQA, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo di Ateneo e dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di AQ, per promuovere e migliorare la qualita' della didattica, ricerca e terza missione e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. L'Ateneo assicura al PQA l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni utili per svolgere il proprio ruolo, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 4. Il PQA e' composto da nove esperti nominati dal Rettore, dei quali un docente di ruolo nominato dal Rettore stesso con funzione di coordinatore, cinque docenti di ruolo dell'Ateneo appartenenti a ciascuna delle cinque macroaree di cui all'art. 9 ed una unita' di personale tecnico-amministrativo, designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e due studenti designati dal Consiglio degli studenti. Le modalita' di designazione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 5. I componenti devono essere in possesso di elevate competenze e provata esperienza sui sistemi di AQ; il loro curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. 6. Le modalita' di funzionamento del PQA sono disciplinate da apposito Regolamento.