(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
    Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole 
 
    1. Il Collegio dei direttori  di  Dipartimento  e  Presidenti  di
scuole e' costituito dai direttori di  tutti  i  dipartimenti  e  dai
Presidenti di tutte le scuole dell'Universita' ed e'  presieduto  dal
Rettore o suo delegato; nel caso di  Dipartimento  interuniversitario
il cui direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far  parte  del
collegio  il  sostituto  del   direttore,   appartenente   ai   ruoli
dell'Universita'. 
    2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento  generale
di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento,  con  funzioni
istruttorie, composto da cinque direttori, uno per ogni macroarea, da
due Presidenti di scuola ed un coordinatore. 
    Non  possono  far  parte  del  Coordinamento   i   direttori   di
Dipartimento eletti nel Senato accademico. 
    3. Il Collegio: 
      a) esprime i pareri richiesti dagli  Organi  dell'Ateneo  sulle
materie di competenza dei Dipartimenti e delle scuole; 
      b)   favorisce   l'uniforme   applicazione,   all'interno   dei
Dipartimenti e delle scuole, delle procedure amministrative  previste
dai Regolamenti dell'Universita'; 
      c) puo' formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di
competenza dei Dipartimenti e delle scuole  e,  in  particolare,  sui
criteri generali di organizzazione dei servizi e di  ripartizione  di
risorse umane e finanziarie; 
      d) elegge i direttori  di  Dipartimento  componenti  il  Senato
accademico; 
      e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo  statuto
e dai regolamenti. 
    4. Direttori di Dipartimento e Presidenti di scuole,  nell'ambito
delle   rispettive   competenze,   possono   promuovere   forme    di
coordinamento delle attivita' e dei  servizi  per  la  ricerca  e  la
didattica. 
    5. Il Collegio e' convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.