Art. 15. Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole 1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e Presidenti di scuole e' costituito dai direttori di tutti i dipartimenti e dai Presidenti di tutte le scuole dell'Universita' ed e' presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del collegio il sostituto del direttore, appartenente ai ruoli dell'Universita'. 2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di scuola ed un coordinatore. Non possono far parte del Coordinamento i direttori di Dipartimento eletti nel Senato accademico. 3. Il Collegio: a) esprime i pareri richiesti dagli Organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle scuole; b) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti e delle scuole, delle procedure amministrative previste dai Regolamenti dell'Universita'; c) puo' formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle scuole e, in particolare, sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di ripartizione di risorse umane e finanziarie; d) elegge i direttori di Dipartimento componenti il Senato accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti. 4. Direttori di Dipartimento e Presidenti di scuole, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere forme di coordinamento delle attivita' e dei servizi per la ricerca e la didattica. 5. Il Collegio e' convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.