(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                       Garante degli studenti 
 
    1. Al fine di garantire la tutela e  l'effettivita'  dei  diritti
degli studenti, anche  secondo  quanto  previsto  dallo  statuto  dei
diritti e dei doveri degli studenti  universitari,  e'  istituito  il
garante degli  studenti,  scelto  tra  figure  di  altissimo  profilo
professionale e morale, con il compito di: 
      a) intervenire a tutela di qualunque studente si  ritenga  leso
nei  propri  diritti  o  interessi  da  abusi,  disfunzioni,  ritardi
imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche  omissivi  di
organi ed uffici dell'Universita'.  Il  Consiglio  degli  studenti  o
singoli studenti possono rivolgersi al garante degli  studenti,  che,
in conformita'  alla  normativa  regolamentare,  esprime  il  proprio
parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli  organi
di volta in volta competenti; 
      b) garantire, esaminare  e  controllare  lo  svolgimento  delle
attivita' formative autogestite  dagli  studenti  nei  settori  della
cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del
tempo libero; 
      c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica
delle  attivita'  autogestite  sentito  il  parere  obbligatorio  del
Consiglio degli studenti e del Senato accademico; 
      d) avanzare proposte ed esprimere pareri  sulle  questioni  che
riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti; 
      e) presentare annualmente al Senato accademico e  al  Consiglio
degli studenti una relazione sull'attivita' svolta. 
    Gli atti del garante non sono vincolanti. 
    2. Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono  stabilite
dal Regolamento generale di Ateneo.