Art. 17. Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli organi centrali. 2. In particolare, il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su: a) il documento di programmazione triennale; b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica, i servizi agli studenti e le politiche di diritto allo studio, placement e orientamento; c) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per i servizi agli studenti e miglioramento della didattica; d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti attinenti l'attivita' didattica; e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; f) gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario; g) l'offerta formativa di Ateneo; h) il Codice dei comportamenti di Ateneo. 3. Il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei presenti, propone forme di consultazione della componente studentesca, secondo modalita' indicate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio degli studenti assicura la totale trasparenza e pubblicita' delle decisioni assunte. 4. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite. 5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti. L'Organo destinatario di tali proposte e' tenuto a discuterle entro 90 giorni. 6. Il Consiglio degli studenti e' composto da: a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico; b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Universita'; c) il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di valutazione; d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario; e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario; f) una rappresentanza degli studenti eletta nelle scuole e/o dipartimenti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 7. Il Presidente e' eletto tra i componenti del Consiglio degli studenti, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.