(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il Consiglio degli  studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza
della componente  studentesca  e  svolge  funzioni  consultive  e  di
proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti,
anche nei confronti degli organi centrali. 
    2. In particolare, il Consiglio  degli  studenti  esprime  pareri
obbligatori su: 
      a) il documento di programmazione triennale; 
      b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni  attinenti
la programmazione didattica, i servizi agli studenti e  le  politiche
di diritto allo studio, placement e orientamento; 
      c)  il  bilancio,  limitatamente  alla  parte  concernente  gli
impegni di spesa per i servizi agli studenti  e  miglioramento  della
didattica; 
      d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli  altri  regolamenti
attinenti l'attivita' didattica; 
      e) la determinazione di  contributi  e  tasse  a  carico  degli
studenti; 
      f)  gli  interventi  di  attuazione  del  diritto  allo  studio
universitario; 
      g) l'offerta formativa di Ateneo; 
      h) il Codice dei comportamenti di Ateneo. 
    3. Il  Consiglio  degli  studenti,  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti,   propone   forme   di   consultazione   della   componente
studentesca, secondo modalita' indicate dal Regolamento  generale  di
Ateneo. 
    Il Consiglio degli studenti  assicura  la  totale  trasparenza  e
pubblicita' delle decisioni assunte. 
    4. Il Consiglio degli studenti adotta il  proprio  Regolamento  e
determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi  destinati  ad
attivita' formative autogestite. 
    5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni
altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti. 
    L'Organo destinatario di tali proposte  e'  tenuto  a  discuterle
entro 90 giorni. 
    6. Il Consiglio degli studenti e' composto da: 
      a)  i  rappresentanti  degli   studenti   eletti   nel   Senato
accademico; 
      b) i rappresentanti degli  studenti  eletti  nel  Consiglio  di
amministrazione dell'Universita'; 
      c) il  rappresentante  degli  studenti  eletto  nel  Nucleo  di
valutazione; 
      d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato  per  lo
sport universitario; 
      e) i rappresentanti degli  studenti  eletti  nel  Consiglio  di
amministrazione   dell'Agenzia   per   il   diritto    allo    studio
universitario; 
      f) una rappresentanza degli studenti eletta  nelle  scuole  e/o
dipartimenti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale  di
Ateneo. 
    7. Il Presidente e' eletto tra i componenti del  Consiglio  degli
studenti, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.