Art. 20. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione. 2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di: a) promuovere pari opportunita' tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Universita' proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilita', alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro; b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita'; c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche tramite attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale; d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunita' e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 4. L'Universita' fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operativita'. 5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento di funzionamento, che e' approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico. 6. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore, e' composto da: a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, come previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 art. 43 comma 4, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; b) un numero di rappresentanti dell'Amministrazione, designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lettera a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero e' individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici; c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi. Il Comitato e' formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari. Le modalita' di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito regolamento. Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il delegato alla diversa abilita', ove nominato. 7. Il Rettore, sentito il Senato accademico, nomina un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al comma 6, lettera b). 8. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. 9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.