Art. 21. Collegio dei garanti dei comportamenti 1. E' istituito il Collegio dei garanti dei comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice dei comportamenti nella comunita' universitaria. 2. Il Collegio dei garanti dei comportamenti svolge l'attivita' istruttoria relativa alle violazioni del codice che non integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal Codice dei comportamenti. Al termine dell'istruttoria, il Collegio dei garanti dei comportamenti trasmette una relazione contenente le connesse risultanze al Rettore, il quale provvede a formulare al Senato accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione. 3. Il Collegio dei garanti dei comportamenti e' composto da tre professori ordinari, con anzianita' in tale ruolo di almeno dieci anni, scelti dal Senato accademico, con la maggioranza dei tre quarti, fra una rosa di nove nominativi proposta dal Rettore, tra docenti di documentata qualificazione scientifica che, nel corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio. Il Presidente e' individuato tra i componenti del Collegio dei garanti dei comportamenti, nella prima seduta. 4. Il Collegio dei garanti dei comportamenti e' nominato con decreto rettorale per tre anni accademici e il mandato non e' rinnovabile.