(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
               Collegio dei garanti dei comportamenti 
 
    1. E' istituito il Collegio dei garanti dei  comportamenti,  allo
scopo  di  dare  applicazione  alle  disposizioni  del   Codice   dei
comportamenti nella comunita' universitaria. 
    2. Il Collegio dei garanti dei comportamenti  svolge  l'attivita'
istruttoria relativa alle violazioni del  codice  che  non  integrino
illeciti disciplinari,  in  base  al  procedimento  disciplinato  dal
Codice dei comportamenti. 
    Al  termine  dell'istruttoria,  il  Collegio  dei   garanti   dei
comportamenti  trasmette  una  relazione   contenente   le   connesse
risultanze al Rettore,  il  quale  provvede  a  formulare  al  Senato
accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione. 
    3. Il Collegio dei garanti dei comportamenti e' composto  da  tre
professori ordinari, con anzianita' in tale  ruolo  di  almeno  dieci
anni, scelti dal  Senato  accademico,  con  la  maggioranza  dei  tre
quarti, fra una rosa di nove nominativi  proposta  dal  Rettore,  tra
docenti di documentata  qualificazione  scientifica  che,  nel  corso
della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza  morale
e riconosciuta indipendenza di giudizio. 
    Il Presidente e' individuato tra i componenti  del  Collegio  dei
garanti dei comportamenti, nella prima seduta. 
    4. Il Collegio dei garanti  dei  comportamenti  e'  nominato  con
decreto rettorale per  tre  anni  accademici  e  il  mandato  non  e'
rinnovabile.