(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. E' istituito il  Collegio  di  disciplina,  competente  per  i
procedimenti disciplinari relativi ai professori  di  I,  II  fascia,
ricercatori  a  tempo  indeterminato  e  assistenti  del   ruolo   ad
esaurimento. 
    2. Il Collegio e' composto da tre professori  di  I  fascia,  tre
professori di II fascia e  tre  ricercatori  a  tempo  indeterminato,
quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna
categoria, tutti in regime d'impegno a tempo  pieno.  Sei  componenti
effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e
due ricercatori  ed  un  supplente  per  ciascuna  categoria,  devono
appartenere ai ruoli di  altro  Ateneo.  I  componenti  esterni  sono
eletti dal Senato accademico in una rosa di nominativi  proposti  dal
Rettore in numero di sei per ogni fascia per i componenti elettivi  e
in numero di 3 per ogni fascia per i componenti supplenti.  I  membri
interni sono eletti da ciascuna  componente  dei  docenti  di  ruolo,
secondo le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. 
    Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel
rispetto  del  contraddittorio  ed  e'  articolato  in  tre  sezioni,
ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. 
    La prima sezione e' formata da professori di  I  fascia  e  opera
solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda sezione  e'
formata da professori di II fascia e opera  solo  nei  confronti  dei
professori di II fascia; la terza sezione e' formata da ricercatori a
tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori. 
    3.  Il  Collegio  e'  costituito  con  decreto  del  Rettore   su
designazione del Senato accademico dei componenti di cui al comma 2. 
    La designazione avviene fra una rosa di nominativi  proposti  dai
Dipartimenti, uno per ciascuna categoria. 
    4. Il Collegio dura in carica quattro anni  e  i  componenti  non
sono immediatamente rieleggibili. 
    Ciascuna sezione e' presieduta dal componente  piu'  anziano  nel
ruolo. 
    In caso di  assenza  o  impedimento  di  uno  o  piu'  componenti
effettivi  al  momento  di  avvio   del   procedimento   disciplinare
subentrano i  componenti  supplenti  e  il  Collegio  opera  in  tale
composizione fino alla formulazione del parere. 
    5. Il procedimento disciplinare e' avviato dal Rettore  per  ogni
fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave
della censura. Entro trenta giorni dal momento della  conoscenza  dei
fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e  fissazione
di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette
gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata  proposta  in
ordine alla sanzione da irrogare. 
    6. Il Collegio e' competente a svolgere la fase  istruttoria  del
procedimento disciplinare e  ad  esprimere  parere  conclusivo  sulla
proposta del Rettore, entro trenta giorni  dalla  sua  ricezione.  Il
termine e' sospeso, per non piu' di due volte e per  un  periodo  non
superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna  sospensione  ove
il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria. 
    7. Il Collegio, udito il  Rettore  o  suo  delegato,  convoca  il
docente  sottoposto  a  procedimento  disciplinare,  che  puo'  farsi
assistere da un collega o da un difensore di fiducia. 
    8. Il parere del Collegio, sia in relazione  alla  rilevanza  dei
fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di
cui  al  comma   6,   deve   essere   trasmesso   al   Consiglio   di
amministrazione. 
    Il Consiglio di amministrazione, senza  la  rappresentanza  degli
studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la
sanzione   ovvero   dispone    l'archiviazione    del    procedimento
conformemente al parere espresso dal Collegio. 
    9.  Ove  la  decisione  del  Consiglio  di  amministrazione   non
intervenga  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di   avvio   del
procedimento, esso si estingue. 
    10. Ove il Collegio o il Consiglio di  amministrazione  siano  in
fase di costituzione il termine e' sospeso fino  alla  loro  regolare
costituzione. 
    11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei
casi in cui il Rettore abbia conoscenza  di  fatti  che  possono  dar
luogo all'irrogazione di una sanzione piu'  grave  della  censura,  i
termini previsti dall'art. 10 della legge n.  240/2010  sono  sospesi
fino alla costituzione del Collegio. 
    Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente,
informa il docente interessato della  sospensione  dei  termini  fino
alla costituzione del Collegio. 
    Per tutto quanto non previsto dal presente articolo,  si  applica
la normativa vigente in materia. 
    12. Qualora il procedimento  disciplinare  riguardi  il  Rettore,
l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di
cui ai commi precedenti competono al Decano dei  professori  ordinari
dell'Ateneo.