Art. 22. Collegio di disciplina 1. E' istituito il Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di I, II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento. 2. Il Collegio e' composto da tre professori di I fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d'impegno a tempo pieno. Sei componenti effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori ed un supplente per ciascuna categoria, devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo. I componenti esterni sono eletti dal Senato accademico in una rosa di nominativi proposti dal Rettore in numero di sei per ogni fascia per i componenti elettivi e in numero di 3 per ogni fascia per i componenti supplenti. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio ed e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione e' formata da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda sezione e' formata da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia; la terza sezione e' formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori. 3. Il Collegio e' costituito con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico dei componenti di cui al comma 2. La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria. 4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel ruolo. In caso di assenza o impedimento di uno o piu' componenti effettivi al momento di avvio del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla formulazione del parere. 5. Il procedimento disciplinare e' avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare. 6. Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine e' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria. 7. Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che puo' farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia. 8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al comma 6, deve essere trasmesso al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio. 9. Ove la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, esso si estingue. 10. Ove il Collegio o il Consiglio di amministrazione siano in fase di costituzione il termine e' sospeso fino alla loro regolare costituzione. 11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della legge n. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio. Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia. 12. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.