Art. 13.
Progetto di rimozione
1. La societa' titolare della concessione presenta alla Sezione
UNMIG competente per territorio, istanza per l'autorizzazione alla
rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in
dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia entro
dieci mesi:
dalla pubblicazione dell'elenco delle piattaforme od
infrastrutture connesse in dismissione che devono essere rimosse e
non possono essere riutilizzate di cui all'art. 5, commi 3 e 4;
dal termine di cui all'art. 8, comma 1, in assenza di istanze
per il riutilizzo;
dalla notifica della determinazione di conclusione del
procedimento di cui all'art. 11, comma 5;
2. Il progetto di rimozione di una piattaforma e delle
infrastrutture connesse in dismissione e' predisposto dalla societa'
titolare della concessione secondo le indicazioni ed i contenuti di
cui all'allegato 2 delle presenti Linee guida.
3. La Sezione UNMIG trasmette copia del progetto di rimozione
alla Capitaneria di porto competente per un parere relativo al
rispetto degli obblighi legati al provvedimento di concessione
demaniale della piattaforma od infrastruttura connessa.