Art. 14.
Valutazione ambientale del progetto di rimozione
1. I progetti di rimozione delle piattaforme e delle
infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione ambientale,
secondo le modalita' e le procedure esplicitate nei commi da 2 a 4
del presente articolo.
2. Il progetto di rimozione della piattaforma e delle
infrastrutture connesse in dismissione, predisposto secondo i
contenuti di cui all'allegato 3 delle presenti Linee guida, e'
trasmesso dalla societa' titolare al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di
valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata dagli elementi
informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017
della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare recante «Contenuti della modulistica necessaria ai fini
della presentazione delle liste di controllo di cui all'art. 6, comma
9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al fine
di verificare la necessita' di sottoporre il progetto alle procedure
di verifica di assoggettabilita' a VIA ovvero di procedura di VIA, a
norma degli articoli 19, 23 e 25 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura.
3. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica
prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale relativo all'opera in dismissione, la documentazione
acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente comma
1 sono considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della
prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
4. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica
prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato gia' oggetto
di una positiva verifica di ottemperanza da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli
adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dalla societa' titolare
solo qualora il progetto di dismissione risulti difforme da quello
gia' esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'ambito della verifica di ottemperanza
della prescrizione. Nel caso in cui non siano state apportate
modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la societa' titolare
fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'attestazione circa la rispondenza del progetto di
dismissione presentato ai sensi dell'art. 13 delle presenti Linee
guida a quello gia' oggetto di positiva verifica di ottemperanza
della relativa prescrizione.
5. Se la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa
agli interventi ricompresi nella concessione di coltivazione
nell'ambito della quale e' previsto il progetto di rimozione di cui
al comma 1, risulta essere stata svolta ai sensi della previgente
legislazione in materia, che non prevedeva il concerto con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali, il progetto di
rimozione di cui al comma 3 e' presentato allo stesso Ministero ai
fini della relativa possibilita' di presentare osservazioni in merito
ai profili di competenza all'Autorita' competente in sede statale
prima delle relative determinazioni.