Art. 15.
Relazione sui grandi rischi
1. Il titolare della concessione redige la Relazione sui grandi
rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in
dismissione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 145. La relazione deve essere presentata al
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare ed alla Sezione
UNMIG competente per territorio per la valutazione e accettazione.
2. I lavori di rimozione non possono iniziare prima
dell'accettazione da parte del Comitato della relazione sui grandi
rischi di cui al comma 1.