Art. 16.
Autorizzazione del progetto di rimozione
1. L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o
infrastruttura connessa in dismissione e' rilasciata dalla Sezione
UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di porto, e
comprende il previsto provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla
valutazione preliminare di cui al precedente art. 14, comma 2, e le
prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di porto e nel
provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.
2. Qualora il progetto di rimozione non venga assoggettato a
valutazione di impatto ambientale non ricorrendone le condizioni ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Sezione UNMIG
competente, prima del rilascio dell'autorizzazione alla rimozione,
acquisisce anche il parere della Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio competente del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali, o del competente ufficio della Regione Siciliana,
relativamente alla tutela del patrimonio culturale subacqueo e agli
altri ambiti di competenza con riguardo alle infrastrutture connesse.
3. La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di tutte le
garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i
costi di un eventuale incidente durante le attivita' di rimozione,
commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi
scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.