Art. 17.
Relazione finale
1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.
16 trasmette alla Sezione UNMIG competente ed all'Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente territorialmente competente una relazione
trimestrale durante l'esecuzione dei lavori di rimozione ed una
relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei
risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di
monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell'allegato 2, punto
1, lettera h e dell'allegato 3, punto 6.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio il titolare
puo' avvalersi, tramite apposti accordi, del supporto del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132.
3. Al termine dei lavori di dismissione e' fatto obbligo, laddove
necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di cui
al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi
interessati dai lavori di rimozione della piattaforma e delle
infrastrutture connesse.