Art. 18.
Ripristino
1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con
la Capitaneria di porto competente, verifica la rimozione della
piattaforma e delle infrastrutture in dismissione cosi' come prevista
dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'art. 16, accerta la
messa in sicurezza di tutta l'area, e redige l'attestazione di
cessazione dell'attivita' mineraria.