(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Riscossione coattiva 
 
    1. In  caso  di  omesso  o  parziale  versamento  del  contributo
l'Autorita' procedera' alla  riscossione  coattiva,  mediante  ruolo,
delle somme non  versate  sulle  quali  saranno  dovute,  oltre  agli
interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.