(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                      Esame delle segnalazioni 
 
    1. Sono qualificabili come segnalazioni gli atti,  diversi  dalle
richieste  di  parere  e  dai  quesiti,   che   non   presentano   le
caratteristiche del reclamo e sono volti a sollecitare  un  controllo
da parte  del  Garante  sulla  disciplina  rilevante  in  materia  di
trattamento dei dati personali. 
    2. La segnalazione e' presentata  da  un  soggetto  identificato.
L'Autorita'  puo'  utilizzare  le  notizie  indicate   in   eventuali
segnalazioni che provengono da un soggetto non identificato,  qualora
ritenga di dover avviare controlli  su  casi  nei  quali  ravvisa  il
rischio di seri pregiudizi o  di  ritorsioni  ai  danni  di  soggetti
interessati dal trattamento,  oppure  ricorre  comunque  un  caso  di
particolare gravita'. 
    3. La segnalazione puo' essere esaminata dall'Autorita',  ma  non
comporta la necessaria adozione di un provvedimento. 
    4. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo per  la  disciplina
in materia di protezione dei dati personali siano  stati  riscontrati
nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorita', la segnalazione
puo' essere  esaminata  ai  fini  dell'eventuale  accertamento  della
sussistenza  di  una  violazione.  Ove  necessario,  sono   acquisiti
ulteriori elementi. 
    5.  Il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'   organizzativa
competente puo', anche tenuto conto di quanto  previsto  dall'art.  3
del  presente  regolamento,  concludere  l'esame  della  segnalazione
disponendone l'archiviazione quando ricorre uno  dei  presupposti  di
cui all'art. 11, comma 1, oppure in caso di  segnalazioni  del  tutto
generiche. Si considerano tali le  segnalazioni  che  si  limitano  a
imputare a un soggetto fatti privi di elementi circostanziati  o  che
non contengono elementi tali da consentire un'agevole  individuazione
del titolare del trattamento. 
    6. E' fatta salva l'attivita' di controllo, anche con riferimento
a segnalazioni gia' oggetto  di  archiviazione  ai  sensi  dei  commi
precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto  o  di  diritto
ovvero di diversa ed ulteriore valutazione del Garante. 
    7. Delle determinazioni  di  cui  al  comma  5  e'  informato  il
Collegio nei modi di cui all'art. 36.