(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
                              Facolta' 
 
    1. La facolta', se istituita, e' una struttura  di  raccordo  tra
piu'  Dipartimenti,  raggruppati   secondo   criteri   di   affinita'
disciplinare in conformita' a progetti  culturali  e  didattici,  con
funzioni  di  coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita'
didattiche, compresa la proposta di  attivazione  o  soppressione  di
corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. 
    2. La costituzione, la modificazione e  la  disattivazione  delle
facolta' sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta
dei Dipartimenti interessati e comunque  previo  parere  obbligatorio
del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo. 
    3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo  e  in
considerazione della  sua  dimensione,  le  facolta'  possono  essere
istituite  nel  numero  massimo  di  sei  corrispondenti  alle   Aree
risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti: 
      a) scienze giuridiche; 
      b) scienze economiche e statistiche, scienze politiche  sociali
e della comunicazione, scienze aziendali; 
      c) farmacia, medicina e chirurgia; 
      d)  ingegneria  civile,  ingegneria   industriale,   ingegneria
dell'informazione, ingegneria elettrica e matematica applicata; 
      e) chimica e biologia, fisica, informatica, matematica; 
      f) scienze umane, filosofiche e della formazione,  scienze  del
patrimonio culturale, studi umanistici. 
    4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola
medica  salernitana»,  al  fine  di  garantire  una   semplificazione
procedurale,  assume  anche  i  compiti   collegati   alle   funzioni
assistenziali secondo le modalita' e nei  limiti  concertati  con  la
regione, garantendo l'inscindibilita'  delle  funzioni  assistenziali
dei docenti in materie  cliniche  da  quelle  di  insegnamento  e  di
ricerca. 
    5. La facolta' disciplina  le  regole  di  funzionamento  interno
mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei
componenti il  consiglio,  approvato  dal  Senato  accademico  previo
parere favorevole del consiglio di  amministrazione  ed  emanato  con
decreto del rettore. 
    6. In particolare la facolta', laddove costituita, formula parere
obbligatorio ai Dipartimenti: 
      a)  in  merito   all'istituzione,   attivazione,   modifica   o
soppressione dei corsi di studio, 
      b) in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di
Ateneo 
    1. sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e  dei  consigli
didattici, per quanto di loro  competenza,  coordina  annualmente  la
programmazione e l'organizzazione dell'attivita'  didattica,  secondo
le  procedure  stabilite  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo   e
sovrintende alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni; 
    2.  al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  e  lo   sviluppo
dell'offerta formativa e di soddisfare  eventuali  vincoli  derivanti
dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in  specifici
settori scientifico-disciplinari, e le segnala  agli  organi  e  alle
strutture competenti; 
    3. approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie  e
strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili  previsti
dalla normativa vigente; 
      c) sul fabbisogno del personale docente.