Art. 11. Direttore generale 1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. 2. Il direttore generale, in particolare: 2.1. propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale; 2.2. attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni; 2.3. definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale; 2.5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti e ad altre strutture amministrative; 2.6. dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001; 2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; 2.8. svolge le attivita' di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro; 2.9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti; 2.10. costituisce un organismo di consultazione volto a raccordare gli aspetti procedurali - gestionali tra le strutture dipartimentali e le articolazioni amministrative dell'Ateneo. 3. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal direttore generale con il consiglio di amministrazione e il loro conseguimento sottoposto a verifica. 4. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 5. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, e' attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalita' l'incarico puo' essere rinnovato. 6. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 7. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, e' previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto. 8. Il direttore generale propone la nomina di un vice con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'. Il vice direttore generale e' nominato con decreto del rettore, decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore generale. 9. Il direttore generale puo' essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabili al direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.