(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti  dal
consiglio  di  amministrazione,  ha   la   complessiva   gestione   e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico amministrativo dell'Ateneo. 
    2. Il direttore generale, in particolare: 
      2.1. propone le risorse e  i  profili  professionali  necessari
allo svolgimento dei compiti delle strutture  dell'Ateneo,  anche  al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale  del
fabbisogno del personale; 
      2.2.   attribuisce   ai   dirigenti   gli   incarichi   e    le
responsabilita' di specifici progetti e gestioni; 
      2.3. definisce gli obiettivi che i dirigenti devono  perseguire
e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
      2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione  degli  uffici
di livello dirigenziale; 
      2.5. adotta  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed
esercita i poteri di spesa e  di  acquisizione  delle  entrate  salvo
quelli delegati ai dirigenti e ad altre strutture amministrative; 
      2.6. dirige, coordina e  controlla  l'attivita'  dei  dirigenti
responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   potere
sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei  confronti
dei  dirigenti,  delle  misure  previste  dall'art.  21  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi  anche
esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli  organi  di  controllo
sugli atti di competenza; 
      2.8. svolge le attivita' di  organizzazione,  di  gestione  del
personale e dei rapporti sindacali e di lavoro; 
      2.9. concorre alla definizione di misure idonee a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti; 
      2.10.  costituisce  un  organismo  di  consultazione  volto   a
raccordare gli aspetti procedurali  -  gestionali  tra  le  strutture
dipartimentali e le articolazioni amministrative dell'Ateneo. 
    3.   Per   ciascun   esercizio,   gli    obiettivi    dell'azione
amministrativa vengono  concordati  dal  direttore  generale  con  il
consiglio di amministrazione e il  loro  conseguimento  sottoposto  a
verifica. 
    4. Il direttore generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle
sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 
    5. L'incarico di direttore  generale,  di  durata  triennale,  e'
attribuito,   su   proposta   del   rettore,   dal    consiglio    di
amministrazione, sentito il parere del senato accademico,  a  persona
di  elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata  esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore  pubblico
o privato, anche internazionale. Con le medesime modalita' l'incarico
puo' essere rinnovato. 
    6. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato. 
    7. In caso di conferimento dell'incarico a  dipendente  pubblico,
e' previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per  tutta
la durata del contratto. 
    8. Il direttore  generale  propone  la  nomina  di  un  vice  con
funzioni vicarie, indicandolo tra  i  dirigenti  in  servizio  presso
l'Universita'. Il vice direttore generale e' nominato con decreto del
rettore,  decade  dall'incarico  contemporaneamente   alla   scadenza
dell'incarico del direttore generale. 
    9.  Il  direttore  generale  puo'  essere  sospeso   o   revocato
dall'incarico   con   provvedimento   motivato   del   consiglio   di
amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il  parere  del
senato accademico, per i motivi contenuti nel  contratto  individuale
di lavoro e  in  particolare  per  il  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi  e/o  per  inosservanza  delle  direttive   imputabili   al
direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio
del contraddittorio.