Art. 12. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' l'organo dell'Universita', costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, preposto alla valutazione delle attivita' di didattica, di ricerca e amministrative. 2. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito dai seguenti nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione universitaria, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Universita'; due studenti dell'Ateneo. I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all'Ateneo. 3. Sono attribuite al nucleo, in particolare: la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti; la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010; le funzioni, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali; le funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza. 4. Non possono far parte del nucleo di valutazione: il rettore, i pro rettori, i delegati del rettore, il direttore generale, i dirigenti, i direttori dei Dipartimenti, i presidenti delle scuole, i presidenti dei corsi di studio, i direttori delle scuole di specializzazione, i presidenti dei corsi di master, i direttori delle scuole di dottorato, i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 5. I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per piu' di una volta. Il mandato della componente studentesca e' biennale, rinnovabile per una sola volta. 6. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 8. La scelta dei componenti del nucleo di valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.