(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  l'organo   dell'Universita',
costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n.  370,
preposto alla valutazione delle attivita' di didattica, di ricerca  e
amministrative. 
    2. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito dai  seguenti
nove componenti: due professori di  ruolo  dell'Ateneo,  di  cui  uno
coordinatore;  cinque  membri  esterni  di   elevata   qualificazione
professionale anche nell'ambito della  valutazione  universitaria,  i
cui   curricula   sono   resi   pubblici   nel    sito    informatico
dell'Universita'; due studenti dell'Ateneo. 
    I componenti esterni sono nominati tra studiosi  ed  esperti  nel
campo della valutazione, anche in ambito non accademico. 
    I rappresentanti della componente studentesca sono  eletti  dagli
iscritti all'Ateneo. 
    3. Sono attribuite al nucleo, in particolare: 
      la  funzione  di  verifica  della  qualita'  e   dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati
dalle commissioni paritetiche docenti e studenti; 
      la funzione di verifica dell'attivita' di  ricerca  svolta  dai
dipartimenti  e  della  congruita'  del  curriculum   scientifico   o
professionale dei titolari dei  contratti  di  insegnamento,  di  cui
all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010; 
      le funzioni, in raccordo con  l'attivita'  dell'ANVUR,  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative
alle procedure di valutazione delle strutture  e  del  personale,  al
fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia  e  con  modalita'
organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni
organizzative e individuali; 
      le funzioni di monitoraggio e  verifica  degli  adempimenti  in
materia di trasparenza. 
    4. Non possono far parte del nucleo di valutazione: il rettore, i
pro rettori,  i  delegati  del  rettore,  il  direttore  generale,  i
dirigenti, i direttori dei Dipartimenti, i presidenti delle scuole, i
presidenti  dei  corsi  di  studio,  i  direttori  delle  scuole   di
specializzazione, i presidenti dei corsi di master, i direttori delle
scuole di  dottorato,  i  componenti  del  senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione. 
    5. I componenti del nucleo durano in carica quattro  anni  e  non
possono essere confermati consecutivamente per piu' di una volta.  Il
mandato della componente studentesca e' biennale, rinnovabile per una
sola volta. 
    6. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del  rettore,
su delibera del  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato
accademico. 
    7. L'elettorato passivo, per la  rappresentanza  studentesca,  e'
attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di
ricerca dell'Universita'. 
    8. La scelta dei componenti del nucleo  di  valutazione  avviene,
ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale  delle  pari
opportunita' tra i generi.