(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla
gestione  contabile,  finanziaria,  amministrativa   e   patrimoniale
secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme  del  regolamento
generale di Ateneo. 
    2. Il collegio, in particolare: 
      a)  esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'   contabile   e
finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto
con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; 
      b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di
bilancio; 
      c) compie tutte  le  verifiche  necessarie  per  assicurare  il
regolare  andamento  della  gestione   amministrativa,   finanziaria,
contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al  consiglio
di amministrazione gli eventuali  rilievi  in  ordine  alla  gestione
stessa; 
      d) accerta la  regolarita'  della  tenuta  dei  libri  e  delle
scritture contabili; 
      e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa
dell'Universita',   sia   collegialmente   sia   mediante   incarichi
individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio; 
      f) effettua il controllo sulla compatibilita' dei  costi  della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  di
legge; 
      g)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  stabilite   dalla
normativa vigente. 
    3. Il collegio e' composto da  tre  componenti  effettivi  e  due
supplenti, di cui: 
      uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal  rettore,
sentito  il  consiglio   di   amministrazione,   tra   i   magistrati
amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; 
      uno  effettivo  e  uno  supplente,  designati   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      uno  effettivo  e   uno   supplente,   scelti   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti  al
Registro dei revisori contabili. 
    5. Non  possono  essere  componenti  del  collegio  i  dipendenti
dell'Universita' e i componenti del consiglio di amministrazione. 
    6. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con
decreto del rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili
una sola volta.