Art. 13. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile, finanziaria, amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme del regolamento generale di Ateneo. 2. Il collegio, in particolare: a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio; c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa; d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili; e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio; f) effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge; g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente. 3. Il collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 5. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Universita' e i componenti del consiglio di amministrazione. 6. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.