(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il Comitato per lo  sport  universitario  e'  l'organismo  che
coordina  le  attivita'  sportive  a  vantaggio  dei  componenti   la
comunita' universitaria. 
    2. Il Comitato e' composto: 
      a) dal rettore dell'Universita', o  da  un  suo  delegato,  che
assume le funzioni di Presidente; 
      b) da due membri designati  dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale; 
      c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle  altre
rappresentanze  studentesche,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel
regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sara' designato
come rappresentante nel consiglio direttivo del CUS Cagliari; 
      d) dal direttore generale  o  da  un  suo  delegato,  anche  in
qualita' di segretario. 
    3. Il Comitato: 
      a)  definisce   le   regole   generali   per   lo   svolgimento
dell'attivita' sportiva,  amatoriale  ed  agonistica,  sia  in  forma
individuale che associata; 
      b) esprime pareri e propone la stipula di  convenzioni  per  la
gestione dei servizi e degli  impianti  sportivi  universitari  e  ne
verifica l'attuazione; 
      c) definisce gli  indirizzi  di  gestione  dei  servizi,  degli
impianti e delle attivita' sportive e  i  relativi  piani  di  spesa,
assicurando la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e  delle
attrezzature, anche da parte di coloro  che  non  svolgono  attivita'
agonistica; 
      d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed  i
programmi di edilizia sportiva; 
      e) redige una relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  la
trasmette al consiglio di amministrazione. 
    4. Il Comitato e' costituito con decreto  rettorale,  e  dura  in
carica un biennio accademico.