Art. 21. Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo sport universitario e' l'organismo che coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria. 2. Il Comitato e' composto: a) dal rettore dell'Universita', o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalita' stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sara' designato come rappresentante nel consiglio direttivo del CUS Cagliari; d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualita' di segretario. 3. Il Comitato: a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata; b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione; c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica; d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva; e) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione. 4. Il Comitato e' costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.