Art. 23. Liquidazione - Scioglimento del Consorzio 1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di' tutte le passivita'. 2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal MATTM, e dal MISE, in conformita' alle norme applicabili.