Art. 14. Ammissione al finanziamento delle nuove domande e predisposizione delle graduatorie 1. La Commissione, al termine dell'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 7 ed assegnati i rispettivi punteggi, predispone per ciascuna tipologia di accoglienza di cui al all'art. 7, comma 3, la graduatoria con l'esito della valutazione. 2. I progetti sono ammessi a finanziamento sulla base delle esigenze di accoglienza, secondo l'ordine di graduatoria della rispettiva tipologia di accoglienza. A parita' di punteggio si tiene prioritariamente conto delle domande che riguardano territori regionali con minor numero di posti finanziati nell'ambito del Siproimi e, in via subordinata, dell'ordine cronologico di presentazione. 3. I progetti valutati favorevolmente dalla Commissione e non finanziati rimangono nelle graduatorie per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione delle stesse, decorsi i quali decadono. 4. L'approvazione del piano finanziario preventivo da parte della Commissione non comporta l'automatica ammissibilita' delle spese in esso contenute, che potranno essere esaustivamente valutate solo attraverso il controllo della documentazione giustificativa presentata in sede di rendicontazione.