(Allegato A-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
Ammissione al finanziamento delle  nuove  domande  e  predisposizione
                          delle graduatorie 
 
    1. La Commissione, al termine dell'esame delle domande presentate
ai sensi dell'art. 7 ed assegnati i rispettivi  punteggi,  predispone
per ciascuna tipologia di accoglienza di cui al all'art. 7, comma  3,
la graduatoria con l'esito della valutazione. 
    2. I progetti sono  ammessi  a  finanziamento  sulla  base  delle
esigenze  di  accoglienza,  secondo  l'ordine  di  graduatoria  della
rispettiva tipologia di accoglienza. A parita' di punteggio si  tiene
prioritariamente  conto  delle  domande  che   riguardano   territori
regionali con  minor  numero  di  posti  finanziati  nell'ambito  del
Siproimi  e,  in  via   subordinata,   dell'ordine   cronologico   di
presentazione. 
    3. I progetti valutati favorevolmente  dalla  Commissione  e  non
finanziati rimangono nelle graduatorie per un periodo di dodici  mesi
dalla data di pubblicazione delle stesse, decorsi i quali decadono. 
    4. L'approvazione del piano finanziario preventivo da parte della
Commissione non comporta l'automatica ammissibilita' delle  spese  in
esso contenute, che  potranno  essere  esaustivamente  valutate  solo
attraverso   il   controllo   della   documentazione   giustificativa
presentata in sede di rendicontazione.