Art. 16. Esame delle domande di ampliamento della capacita' ricettiva 1. Le domande di ampliamento della capacita' di accoglienza presentate ai sensi dell'art. 9 sono valutate dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma di cui all'art. 6, comma 2. 2. Ai fini della valutazione la Commissione, acquisita la documentazione prodotta, ne verifica la completezza e la conformita' alle presenti Linee guida, tenuto conto delle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili. 3. In caso di accoglimento della domanda di ampliamento della capacita' di accoglienza di cui al comma 1, il finanziamento e' concesso sino alla scadenza del progetto in corso di esecuzione.