Art. 17. Cause di inammissibilita' 1. Sono inammissibili le domande di finanziamento: a) presentate oltre la scadenza del termine previsto; b) prive di firma digitale o sottoscritte da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato; c) presentate con modalita' differenti da quelle indicate dagli articoli 7, 8 e 9 o redatte su formulari non conformi all'apposita modulistica rinvenibile nella piattaforma FN Asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it); d) presentate da un ente locale destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento ai sensi degli articoli 45 e 46, ovvero ha espressamente rinunciato al finanziamento, se non ha ancora perfezionato i relativi adempimenti gestionali, amministrativi e contabili; e) presentate da soggetti, in forma singola o associata, diversi da quelli indicati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) presentate da un ente locale per la medesima tipologia di accoglienza. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), prima di procedere alla dichiarazione di inammissibilita' la Commissione invita l'ente locale a individuare, entro un congruo termine, il progetto che intende confermare per il finanziamento. Decorso il termine assegnato, in mancanza di comunicazioni dell'ente locale, la Commissione dichiara l'inammissibilita' dei progetti presentati.