Art. 18. Cause di esclusione 1. Sono escluse dall'ammissione al finanziamento le domande rispetto alle quali l'ente locale: a) non ha prodotto i chiarimenti richiesti dalla Commissione di valutazione nei termini e con le modalita' dalla stessa indicati; b) ha espressamente rinunciato alla domanda di finanziamento, nelle more dell'esame della Commissione di valutazione; c) non prevede i servizi di accoglienza indicati dalle presenti Linee guida, ovvero prevede tipologie di destinatari diverse da quelle indicate dall'art. 1 del decreto.