(Allegato-art. 12)
                             Articolo 12 
                   (Autovalutazione degli organi) 
 
  1. Gli organi con funzione di supervisione strategica, di controllo
e,  se  collegiali,  di  gestione  degli  intermediari  di   maggiori
dimensioni si sottopongono a un processo di  autovalutazione,  svolto
almeno su base annuale, i cui esiti sono formalizzati in un  apposito
documento. Tale documento illustra almeno i  risultati  ottenuti  dal
processo di autovalutazione, evidenziando  i  punti  di  forza  e  di
debolezza  emersi,  nonche'  le   azioni   correttive   eventualmente
necessarie. 
  2.  Il  processo  di  autovalutazione  riguarda  l'organo  nel  suo
complesso e il contributo che i singoli componenti apportano ai  suoi
lavori; la valutazione e' estesa ai comitati interni, se presenti.