Articolo 12 (Autovalutazione degli organi) 1. Gli organi con funzione di supervisione strategica, di controllo e, se collegiali, di gestione degli intermediari di maggiori dimensioni si sottopongono a un processo di autovalutazione, svolto almeno su base annuale, i cui esiti sono formalizzati in un apposito documento. Tale documento illustra almeno i risultati ottenuti dal processo di autovalutazione, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi, nonche' le azioni correttive eventualmente necessarie. 2. Il processo di autovalutazione riguarda l'organo nel suo complesso e il contributo che i singoli componenti apportano ai suoi lavori; la valutazione e' estesa ai comitati interni, se presenti.