Articolo 8 (Organo con funzione di supervisione strategica) 1. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e approva, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione della situazione aziendale: a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'intermediario e ne approva il modello di business; b) i profili e i livelli di rischio e le relative soglie di tolleranza; c) le politiche aziendali, incluse quelle in materia di: i) esternalizzazione di funzioni aziendali, anche applicando quanto previsto dal Titolo III, Sezione 8, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna; ii) sistema di gestione del rischio; iii) continuita' operativa; iv) gestione dei conflitti di interesse, anche applicando quanto previsto dal Titolo IV, Sezione 12, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna; d) promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici e l'efficacia dei dispositivi di governo societario aziendale e assume i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze;' e) approva i processi relativi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza, in conformita' con la tolleranza al rischio dell'intermediario e con le caratteristiche ed esigenze dei clienti, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di adeguate prove di stress; f) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilita' e i flussi informativi tra queste e gli altri organi sociali; sentito l'organo con funzione di controllo, nomina e, motivandone le ragioni, revoca i responsabili delle funzioni aziendali di controllo; verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalita' e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; g) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilita', definendo le conoscenze e le competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e i dispositivi per la prestazione di servizi e attivita' di investimento da parte dell'intermediario, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessita' delle sue attivita' e di tutti gli obblighi che esso deve rispettare; h) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo; i) assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi; j) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione dell'intermediario; k) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting).