(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
          (Organo con funzione di supervisione strategica) 
 
  1. L'organo con funzione di  supervisione  strategica  definisce  e
approva, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza
con l'evoluzione della situazione aziendale: 
    a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'intermediario  e
ne approva il modello di business; 
    b) i profili e i livelli di  rischio  e  le  relative  soglie  di
tolleranza; 
    c) le politiche aziendali, incluse quelle in materia di: 
      i) esternalizzazione di funzioni  aziendali,  anche  applicando
quanto  previsto  dal  Titolo  III,  Sezione  8,  degli  Orientamenti
dell'EBA in materia di governance interna; 
      ii) sistema di gestione del rischio; 
      iii) continuita' operativa; 
      iv) gestione  dei  conflitti  di  interesse,  anche  applicando
quanto  previsto  dal  Titolo  IV,  Sezione  12,  degli  Orientamenti
dell'EBA in materia di governance interna; 
    d) promuove la diffusione della cultura del  rischio  a  tutti  i
livelli dell'organizzazione; valuta  periodicamente  l'adeguatezza  e
l'attuazione  degli  obiettivi  e  degli   indirizzi   strategici   e
l'efficacia dei dispositivi di governo societario aziendale e  assume
i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze;' 
    e) approva i processi relativi  alla  prestazione  di  servizi  e
attivita' di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza,
in conformita' con la tolleranza al rischio dell'intermediario e  con
le caratteristiche  ed  esigenze  dei  clienti,  eventualmente  anche
attraverso lo svolgimento di adeguate prove di stress; 
    f) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo,
i relativi compiti e  responsabilita'  e  i  flussi  informativi  tra
queste e gli altri organi sociali; sentito l'organo con  funzione  di
controllo, nomina e, motivandone le ragioni,  revoca  i  responsabili
delle funzioni aziendali di controllo; verifica che  l'assetto  delle
funzioni aziendali di controllo  sia  definito  in  coerenza  con  il
principio di proporzionalita' e con gli indirizzi strategici e che le
funzioni  medesime  siano  fornite  di  risorse  qualitativamente   e
quantitativamente adeguate; 
    g) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale,
la  struttura   organizzativa   e   l'attribuzione   di   compiti   e
responsabilita', definendo le conoscenze e le competenze richieste al
personale,  le  risorse,  le  procedure  e  i  dispositivi   per   la
prestazione  di  servizi  e  attivita'  di  investimento   da   parte
dell'intermediario, tenendo conto della natura,  delle  dimensioni  e
della complessita' delle sue attivita' e di tutti  gli  obblighi  che
esso deve rispettare; 
    h) verifica che il sistema di flussi  informativi  sia  adeguato,
completo e tempestivo; 
    i) assicura che la struttura di  remunerazione  e  incentivazione
sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia  coerente  con  le
strategie di lungo periodo e  incoraggi  una  condotta  professionale
responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di
interesse nelle relazioni con questi ultimi; 
    j) supervisiona il processo di  informazione  al  pubblico  e  di
comunicazione dell'intermediario; 
    k) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting).