Art. 4.
Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro
1. La tipologia del rapporto di lavoro del personale oggetto del
presente contratto, le procedure di reclutamento del medesimo, la
relativa valutazione e l'eventuale inquadramento successivo a tempo
indeterminato sono disciplinati dall'art. 1, commi 425, 426, 427 e
428, 429 e 430 della legge n. 205/2017.
2. Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato sulla base di
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge comunitarie e
nazionali, nonche' del presente contratto collettivo.
3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro subordinato;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) termine finale nel caso di contratto a tempo determinato;
d) categoria, eventuale livello Super, profilo professionale;
e) durata del periodo di prova ove previsto;
f) sede di prima destinazione dell'attivita' lavorativa.
4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso:
a) l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto;
b) l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni
consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 427, della legge n.
205/2017.
5. I contratti individuali a termine, ove correlati a progetti di
ricerca con finanziamenti ulteriori rispetto al limite di cui al
comma 424 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, devono prevedere una
clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva
disponibilita' delle risorse necessarie per la copertura del
corrispondente onere.