(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
             Orario di lavoro del personale con profilo 
                     di «ricercatore sanitario» 
 
    1. L'orario di lavoro del personale di cui al  presente  articolo
e' di trentasei ore settimanali ed e' articolato, ai sensi di  quanto
disposto dalle disposizioni legislative  vigenti,  su  cinque  o  sei
giorni, con orario  convenzionale  rispettivamente  di  sette  ore  e
dodici minuti, e di sei ore. 
    2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di  lavoro  del
personale di cui al  presente  articolo  e'  improntata  ai  seguenti
criteri di flessibilita', in  coerenza  con  le  esigenze  specifiche
proprie delle attivita' di ricerca: 
      a)  autonoma  determinazione  del  proprio  tempo   di   lavoro
nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di  assegnazione,
correlando la presenza in servizio in modo flessibile  alle  esigenze
dell'attivita' di ricerca anche clinica, ai progetti  affidati,  alle
eventuali esigenze della struttura in cui opera,  tenendo  conto  dei
criteri organizzativi dell'Istituto; 
      b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 e' rilevato come  media
del trimestre; al termine di tale  periodo  le  ore  di  presenza  in
servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui
al  comma  1  sono  cumulate  con  quelle  risultanti   dai   periodi
precedenti; il numero di ore in difetto non puo' essere  superiore  a
20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le  eventuali
ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi,  entro
un limite annuale di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti
anche nella forma di assenze compensative giornaliere; 
      c) il personale puo' impiegare fino a 160 ore annue al di fuori
dell'orario di lavoro di cui al comma 1  in  attivita'  destinate  ad
arricchimento   professionale    quali    attivita'    di    docenza,
organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni  professionali,
perizie giudiziarie, nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di
incompatibilita' di cui all'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001; 
      d) e' ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di  lavoro
di cui al comma 1, senza che cio' comporti alcun diritto a recuperi o
compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera b). 
    3. L'articolazione dell'orario di lavoro e' definita in  coerenza
con  i  vincoli  e  le  forme  di  tutela  disciplinate  dal  decreto
legislativo n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto
dall'art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all'art. 4
del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di  quattro  mesi,  ivi
previsto come periodo di riferimento  per  il  calcolo  della  durata
media di quarantotto ore settimanali, e' elevato a sei mesi. 
    4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente  e'
accertata  con  efficaci  controlli  di  tipo  automatico.  In   casi
particolari,  modalita'  sostitutive  e  controlli   ulteriori   sono
definiti dai singoli Istituti, in relazione alle  oggettive  esigenze
di servizio delle strutture interessate. 
    5. Ai fini del  computo  del  debito  orario,  l'incidenza  delle
assenze   pari   all'intera   giornata   lavorativa   si    considera
corrispondente  all'orario  convenzionale  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo.