Art. 5.
Orario di lavoro del personale con profilo
di «ricercatore sanitario»
1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo
e' di trentasei ore settimanali ed e' articolato, ai sensi di quanto
disposto dalle disposizioni legislative vigenti, su cinque o sei
giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e
dodici minuti, e di sei ore.
2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del
personale di cui al presente articolo e' improntata ai seguenti
criteri di flessibilita', in coerenza con le esigenze specifiche
proprie delle attivita' di ricerca:
a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro
nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione,
correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze
dell'attivita' di ricerca anche clinica, ai progetti affidati, alle
eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei
criteri organizzativi dell'Istituto;
b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 e' rilevato come media
del trimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in
servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui
al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi
precedenti; il numero di ore in difetto non puo' essere superiore a
20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le eventuali
ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi, entro
un limite annuale di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti
anche nella forma di assenze compensative giornaliere;
c) il personale puo' impiegare fino a 160 ore annue al di fuori
dell'orario di lavoro di cui al comma 1 in attivita' destinate ad
arricchimento professionale quali attivita' di docenza,
organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali,
perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di
incompatibilita' di cui all'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001;
d) e' ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro
di cui al comma 1, senza che cio' comporti alcun diritto a recuperi o
compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera b).
3. L'articolazione dell'orario di lavoro e' definita in coerenza
con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal decreto
legislativo n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto
dall'art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all'art. 4
del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi
previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata
media di quarantotto ore settimanali, e' elevato a sei mesi.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente e'
accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi
particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono
definiti dai singoli Istituti, in relazione alle oggettive esigenze
di servizio delle strutture interessate.
5. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle
assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera
corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 del
presente articolo.