(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
       Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria 
 
    1. Il personale ricercatore  sanitario  costituisce  una  risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli  Istituti  e,
in tale ottica, come enunciato nella declaratoria di cui all'allegato
1, per la  propria  attivita'  di  ricerca  e'  dotato  di  autonomia
operativa e assume la responsabilita'  diretta  del  proprio  operato
seppure nell'ambito e nel rispetto del  modello  organizzativo  della
struttura dell'Istituto a cui e' assegnato. 
    2. Gli Istituti, in conformita' ai principi della  Carta  europea
dei ricercatori richiamati nel comma 422, dell'art. 1, della legge n.
205/2017,  promuovono  e  supportano  le  iniziative  del   personale
ricercatore sanitario e del personale collaboratore professionale  di
ricerca sanitaria finalizzate ad acquisire finanziamenti di  progetti
di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, Enti  pubblici  o
privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono  coerenti  con
la propria programmazione della ricerca. 
    3. Gli Istituti adottano specifiche misure dirette  a  facilitare
la portabilita' dei progetti di ricerca, consentendo che in  caso  di
cambiamento di Istituto e sede, temporaneo o definitivo, il personale
ricercatore sanitario preposto  a  progetti  finanziati  da  soggetti
diversi dall'Istituto di appartenenza, conservi  la  titolarita'  dei
progetti  e  dei   relativi   finanziamenti,   ove   scientificamente
possibile, previo  accordo  con  l'Istituzione  ricevente  e  con  il
committente di ricerca secondo le  modalita'  previste  nei  relativi
protocolli d'intesa. 
    4. Gli Istituti favoriscono, nell'ambito della propria  attivita'
istituzionale, la collaborazione del personale ricercatore  sanitario
e collaboratore professionale di  ricerca  sanitaria  a  progetti  di
ricerca promossi da amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici  o
privati o istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con
la propria programmazione della ricerca. 
    5.  Il  personale  ricercatore  sanitario,  con  riferimento   ai
risultati dell'attivita' di ricerca e alla relativa pubblicazione, ha
diritto, in conformita' e nei limiti delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia,  ad  esserne  riconosciuto  autore  nonche'  alla
tutela della relativa proprieta' intellettuale  e  al  riconoscimento
della paternita' delle invenzioni conseguenti.