Art. 6.
Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria
1. Il personale ricercatore sanitario costituisce una risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli Istituti e,
in tale ottica, come enunciato nella declaratoria di cui all'allegato
1, per la propria attivita' di ricerca e' dotato di autonomia
operativa e assume la responsabilita' diretta del proprio operato
seppure nell'ambito e nel rispetto del modello organizzativo della
struttura dell'Istituto a cui e' assegnato.
2. Gli Istituti, in conformita' ai principi della Carta europea
dei ricercatori richiamati nel comma 422, dell'art. 1, della legge n.
205/2017, promuovono e supportano le iniziative del personale
ricercatore sanitario e del personale collaboratore professionale di
ricerca sanitaria finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti
di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o
privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con
la propria programmazione della ricerca.
3. Gli Istituti adottano specifiche misure dirette a facilitare
la portabilita' dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di
cambiamento di Istituto e sede, temporaneo o definitivo, il personale
ricercatore sanitario preposto a progetti finanziati da soggetti
diversi dall'Istituto di appartenenza, conservi la titolarita' dei
progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente
possibile, previo accordo con l'Istituzione ricevente e con il
committente di ricerca secondo le modalita' previste nei relativi
protocolli d'intesa.
4. Gli Istituti favoriscono, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, la collaborazione del personale ricercatore sanitario
e collaboratore professionale di ricerca sanitaria a progetti di
ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o
privati o istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con
la propria programmazione della ricerca.
5. Il personale ricercatore sanitario, con riferimento ai
risultati dell'attivita' di ricerca e alla relativa pubblicazione, ha
diritto, in conformita' e nei limiti delle disposizioni legislative
vigenti in materia, ad esserne riconosciuto autore nonche' alla
tutela della relativa proprieta' intellettuale e al riconoscimento
della paternita' delle invenzioni conseguenti.