Art. 9.
Ammissione al corso di specializzazione
di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 205/2017
1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 424 e 432 e' ammesso alla partecipazione per l'accesso in
soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le
modalita' previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368.
2. Gli Istituti, anche in attuazione dei Protocolli tipo
stipulati dalle regioni con le universita' previo confronto sindacale
ai sensi dell'art. 6 del CCNL 21 maggio 2018, stipulano convenzioni
attuative con le predette universita', al fine di assicurare al
personale di cui al comma 1 la partecipazione in soprannumero ai
corsi di specializzazione di cui al medesimo comma, garantendo
l'espletamento delle attivita' di tirocinio professionalizzante
all'interno delle proprie strutture.
3. Il personale di cui al comma 1, per la partecipazione ai corsi
di specializzazione, puo' fruire dei permessi di cui all'art. 48 del
CCNL del comparto sanita' del 21 maggio 2018.