(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Al Collegio dei revisori dei conti sono attribuite le funzioni
previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la  finanza
e la contabilita', nonche' ogni altra  funzione  prevista  da  leggi,
regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
    2. Il Collegio dei revisori dei  conti  e'  composto  secondo  le
modalita' previste dalla legge vigente. 
    3. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
rettore. L'incarico e' rinnovabile per una  sola  volta  e  non  puo'
essere conferito a personale dipendente dell'universita'. 
    4. Le modalita' di funzionamento del Collegio  dei  revisori  dei
conti sono previste dal regolamento di Ateneo per  l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'.