Art. 16. Collegio dei revisori dei conti 1. Al Collegio dei revisori dei conti sono attribuite le funzioni previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto secondo le modalita' previste dalla legge vigente. 3. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore. L'incarico e' rinnovabile per una sola volta e non puo' essere conferito a personale dipendente dell'universita'. 4. Le modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.