(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: 
      a) verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica; 
      b) verificare l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti  e
dai centri di ricerca; 
      c) valutare le strutture amministrative e il personale tab,  al
fine di promuovere il merito e  il  miglioramento  della  performance
organizzativa e individuale, in raccordo con l'attivita'  dell'ANVUR,
ai sensi delle norme vigenti; 
      d) esercitare ogni  altra  funzione  prevista  dalla  normativa
vigente e dai regolamenti di Ateneo. 
    2. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad
un  massimo  di  nove  componenti,  compresi  il  coordinatore  e  la
rappresentanza  degli  studenti.  I  componenti  sono  in  prevalenza
esterni all'Ateneo e, ad eccezione della rappresentanza  studentesca,
devono essere di elevata qualificazione in  relazione  alle  funzioni
che il nucleo di valutazione deve assolvere. 
    3. La rappresentanza degli studenti  e'  eletta,  secondo  quanto
stabilito dal regolamento generale di  Ateneo,  dagli  studenti.  Gli
altri componenti sono scelti dal rettore, tenendo conto delle diverse
aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo e sulla base di una rosa di
candidature formulata  dal  senato  accademico  e  dal  consiglio  di
amministrazione.  Il  loro  curriculum  e'  reso  pubblico  nel  sito
internet dell'universita'. 
    4. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del  rettore,
con il quale viene  anche  individuato  il  coordinatore  del  nucleo
stesso.  I  componenti  del  nucleo  di  valutazione  possono  essere
confermati solo per un ulteriore mandato. La  durata  in  carica  dei
componenti del nucleo di valutazione e le modalita' di elezione della
rappresentanza degli studenti sono stabilite dal regolamento generale
di Ateneo, che deve prevedere un rinnovo parziale dell'organo. 
    5. Per la validita' delle adunanze si applicano le norme generali
sul funzionamento degli organi collegiali previste dall'art. 44. 
    6. Il nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore,  al
senato accademico e al  consiglio  di  amministrazione  la  relazione
annuale predisposta ai sensi delle norme vigenti. 
    7. Il nucleo di valutazione, anche  sulla  base  delle  linee  di
indirizzo eventualmente formulate dal senato accademico, definisce  i
criteri, gli indicatori e le modalita' da adottare per la valutazione
delle attivita' didattiche e scientifiche.  Nella  valutazione  delle
attivita' didattiche e  scientifiche  il  nucleo  di  valutazione  si
avvale, tra l'altro, dei documenti di autovalutazione  elaborati  dai
dipartimenti,  dalle  scuole  e  dalle  altre  strutture  dell'Ateneo
sottoposte a valutazione. 
    8.  Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti,  il   nucleo   di
valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli
uffici  dell'amministrazione  centrale  e  delle  strutture   interne
dell'universita' e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti
gli uffici e centri di spesa,  che  sono  tenuti  a  comunicarle  con
modalita'  e  tempi  da  indicare  nella  richiesta.  Il  nucleo   di
valutazione  puo'  richiedere  al  rettore  la  visione  di  tutti  i
documenti disponibili.