Art. 17. Nucleo di valutazione 1. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: a) verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica; b) verificare l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e dai centri di ricerca; c) valutare le strutture amministrative e il personale tab, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, ai sensi delle norme vigenti; d) esercitare ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, compresi il coordinatore e la rappresentanza degli studenti. I componenti sono in prevalenza esterni all'Ateneo e, ad eccezione della rappresentanza studentesca, devono essere di elevata qualificazione in relazione alle funzioni che il nucleo di valutazione deve assolvere. 3. La rappresentanza degli studenti e' eletta, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, dagli studenti. Gli altri componenti sono scelti dal rettore, tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo e sulla base di una rosa di candidature formulata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il loro curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'universita'. 4. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore, con il quale viene anche individuato il coordinatore del nucleo stesso. I componenti del nucleo di valutazione possono essere confermati solo per un ulteriore mandato. La durata in carica dei componenti del nucleo di valutazione e le modalita' di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve prevedere un rinnovo parziale dell'organo. 5. Per la validita' delle adunanze si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dall'art. 44. 6. Il nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione la relazione annuale predisposta ai sensi delle norme vigenti. 7. Il nucleo di valutazione, anche sulla base delle linee di indirizzo eventualmente formulate dal senato accademico, definisce i criteri, gli indicatori e le modalita' da adottare per la valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche. Nella valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche il nucleo di valutazione si avvale, tra l'altro, dei documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti, dalle scuole e dalle altre strutture dell'Ateneo sottoposte a valutazione. 8. Per lo svolgimento dei propri compiti, il nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'amministrazione centrale e delle strutture interne dell'universita' e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa, che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare nella richiesta. Il nucleo di valutazione puo' richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili.