Allegato tecnico esplicativo Ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 - dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dai consumatori finali con carta di pagamento (debito, di credito o prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito e' riconosciuto agli esercenti a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000. La Banca d'Italia col presente provvedimento individua le modalita' e i criteri con cui i soggetti convenzionatori devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una piu' agevole lettura delle disposizioni contenute nel provvedimento. Ambito applicativo I prestatori di servizi di pagamento sono gli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Soggetti convenzionatori I soggetti interessati dall'obbligo informativo sono tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio della Repubblica, anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento (cd. soggetti convenzionatori) per l'accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Indipendentemente dai modelli di business presenti sul mercato, che possono prevedere il coinvolgimento di piu' soggetti, sono tenuti alla comunicazione solo i prestatori di servizi di pagamento che hanno firmato con l'esercente il contratto di convenzionamento. Emissione di carte e offerta di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili Ai fini della detraibilita' delle commissioni rileva l'accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalita' del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, puo' essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni. Consumatori finali Ai fini del credito di imposta, sono prese in considerazione unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali. Per le carte di pagamento, tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte consumer, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali. Le carte consumer si distinguono dalle carte business che sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all'esercizio delle proprie attivita'. Sempre con riferimento alle carte di pagamento, per «offerta di strumenti di pagamento», si intende, ai fini del provvedimento, l'attivita' di emissione delle stesse. Esercenti Per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un'attivita' di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti. Struttura delle commissioni Sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra esercenti e soggetti convenzionatori per l'accettazione dei servizi di pagamento elettronici; essi possono prevedere, ad esempio: i) la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale); ii) l'applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione; iii) il pagamento di tariffe «a pacchetto» che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, e' ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto. Il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai punti i) e ii) e iii); per le tariffe «a pacchetto» di cui al punto iii), il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, e' considerato commissione ai sensi del presente provvedimento. Laddove il medesimo esercente si avvalga di piu' punti di interazione fisici e/o virtuali riferibili a un medesimo soggetto convenzionatore, quest'ultimo, nel trasmettere le informazioni di cui all'art. 3 del provvedimento, potra' riferirle al complesso delle transazioni accettate, senza dettagliarle per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio. Contratto di convenzionamento L'attivita' di convenzionamento consiste nella stipula, da parte del prestatore di servizi di pagamento o di un suo agente, di un apposito contratto per il convenzionamento degli esercenti al fine di abilitarli all'accettazione di uno strumento di pagamento elettronico; normalmente l'attivita' di convenzionamento e' accompagnata dalla gestione dei flussi finanziari connessi all'esecuzione delle operazioni di pagamento. Il contratto di convenzionamento, pertanto, si riferisce a servizi diversi e aggiuntivi offerti all'esercente, rispetto a quelli relativi al contratto di conto-corrente e/o di gestione del conto di pagamento. Il contratto di convenzionamento contraddistingue, in particolare, l'operativita' connessa alle carte di pagamento (cd. acquiring) e puo' essere stipulato anche con un prestatore di servizi di pagamento diverso rispetto a quello presso cui l'esercente detiene il conto su cui si regolano i flussi finanziari. Il convenzionamento non riguarda, tuttavia, soltanto le carte di pagamento, ma ricomprende tutte le ipotesi in cui il soggetto convenzionatore offre all'esercente servizi a valore aggiunto per l'accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell'esercente, dal soggetto convenzionatore, applicazioni (App) in grado di consentire il colloquio tra l'esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali, cd. QR code (quick response code), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche smartphone) in dotazione all'esercente e/o al pagatore. Modalita' di trasmissione Tra le modalita' di trasmissione per via telematica si annoverano, in via meramente esemplificativa, l'invio delle comunicazioni tramite Posta elettronica certificata (PEC) e la pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente. Definizione dei termini per l'invio delle comunicazioni Ai fini dell'individuazione del termine per l'invio delle comunicazioni il provvedimento distingue tra «periodo di riferimento» e «mese di addebito». Il primo individua il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al momento di addebito delle commissioni all'esercente. L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento. Se il ventesimo giorno e' festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato. Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020. L'art. 22, comma 4 del decreto fiscale 2020, con riguardo alla possibilita' di portare in compensazione il credito di imposta, fa riferimento al mese di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (cd. principio di cassa). Il mese di addebito delle commissioni e' in genere quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione. Esistono modelli di business diversi che prevedono l'accredito delle somme spettanti all'esercente gia' decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Si precisa che, anche in questo caso, le commissioni devono essere comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.