Allegato tecnico esplicativo
Ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
(decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione
19 dicembre 2019, n. 157 - dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetta
un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le
transazioni effettuate dai consumatori finali con carta di pagamento
(debito, di credito o prepagata) o mediante altri strumenti di
pagamento elettronici tracciabili. Il credito e' riconosciuto agli
esercenti a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno
precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000.
La Banca d'Italia col presente provvedimento individua le
modalita' e i criteri con cui i soggetti convenzionatori devono
trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica,
l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle
commissioni corrisposte.
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una piu' agevole
lettura delle disposizioni contenute nel provvedimento.
Ambito applicativo
I prestatori di servizi di pagamento sono gli intermediari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 11 del 27
gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Soggetti convenzionatori
I soggetti interessati dall'obbligo informativo sono tutti i
prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio della
Repubblica, anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera
prestazione, e che hanno stipulato con l'esercente un accordo di
convenzionamento (cd. soggetti convenzionatori) per l'accettazione in
Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di
altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Indipendentemente dai modelli di business presenti sul mercato, che
possono prevedere il coinvolgimento di piu' soggetti, sono tenuti
alla comunicazione solo i prestatori di servizi di pagamento che
hanno firmato con l'esercente il contratto di convenzionamento.
Emissione di carte e offerta di altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili
Ai fini della detraibilita' delle commissioni rileva
l'accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti
convenzionatori, e non la nazionalita' del prestatore che emette
carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici
tracciabili: ad esempio, puo' essere considerata utile ai fini del
credito di imposta la commissione relativa a una transazione
effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di
servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale
presso un esercente italiano. Non rientrano invece tra gli strumenti
di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i
bollettini postali e gli assegni.
Consumatori finali
Ai fini del credito di imposta, sono prese in considerazione
unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per
le transazioni effettuate dai consumatori finali.
Per le carte di pagamento, tali transazioni sono rappresentate
dalle operazioni effettuate mediante carte consumer, ovvero carte
emesse a favore di consumatori finali. Le carte consumer si
distinguono dalle carte business che sono emesse a favore di aziende,
artigiani, professionisti, per le spese legate all'esercizio delle
proprie attivita'. Sempre con riferimento alle carte di pagamento,
per «offerta di strumenti di pagamento», si intende, ai fini del
provvedimento, l'attivita' di emissione delle stesse.
Esercenti
Per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano
un'attivita' di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di
interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle
imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o
liberi professionisti.
Struttura delle commissioni
Sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra
esercenti e soggetti convenzionatori per l'accettazione dei servizi
di pagamento elettronici; essi possono prevedere, ad esempio: i) la
corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle
singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del
servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il
terminale); ii) l'applicazione di commissioni sul transatto e di un
canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione; iii) il
pagamento di tariffe «a pacchetto» che prevedono un costo fisso
periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di
accettazione, e' ricompreso anche un numero di operazioni in
franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni
sul transatto.
Il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di
cui ai punti i) e ii) e iii); per le tariffe «a pacchetto» di cui al
punto iii), il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero
di operazioni in franchigia, e' considerato commissione ai sensi del
presente provvedimento.
Laddove il medesimo esercente si avvalga di piu' punti di
interazione fisici e/o virtuali riferibili a un medesimo soggetto
convenzionatore, quest'ultimo, nel trasmettere le informazioni di cui
all'art. 3 del provvedimento, potra' riferirle al complesso delle
transazioni accettate, senza dettagliarle per punto di interazione,
ovvero specificare tale dettaglio.
Contratto di convenzionamento
L'attivita' di convenzionamento consiste nella stipula, da parte
del prestatore di servizi di pagamento o di un suo agente, di un
apposito contratto per il convenzionamento degli esercenti al fine di
abilitarli all'accettazione di uno strumento di pagamento
elettronico; normalmente l'attivita' di convenzionamento e'
accompagnata dalla gestione dei flussi finanziari connessi
all'esecuzione delle operazioni di pagamento. Il contratto di
convenzionamento, pertanto, si riferisce a servizi diversi e
aggiuntivi offerti all'esercente, rispetto a quelli relativi al
contratto di conto-corrente e/o di gestione del conto di pagamento.
Il contratto di convenzionamento contraddistingue, in particolare,
l'operativita' connessa alle carte di pagamento (cd. acquiring) e
puo' essere stipulato anche con un prestatore di servizi di pagamento
diverso rispetto a quello presso cui l'esercente detiene il conto su
cui si regolano i flussi finanziari. Il convenzionamento non
riguarda, tuttavia, soltanto le carte di pagamento, ma ricomprende
tutte le ipotesi in cui il soggetto convenzionatore offre
all'esercente servizi a valore aggiunto per l'accettazione degli
strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe
a disposizione dell'esercente, dal soggetto convenzionatore,
applicazioni (App) in grado di consentire il colloquio tra
l'esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici
bidimensionali, cd. QR code (quick response code), contenenti le
informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche
smartphone) in dotazione all'esercente e/o al pagatore.
Modalita' di trasmissione
Tra le modalita' di trasmissione per via telematica si
annoverano, in via meramente esemplificativa, l'invio delle
comunicazioni tramite Posta elettronica certificata (PEC) e la
pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente.
Definizione dei termini per l'invio delle comunicazioni
Ai fini dell'individuazione del termine per l'invio delle
comunicazioni il provvedimento distingue tra «periodo di riferimento»
e «mese di addebito». Il primo individua il momento in cui sono
effettuate le operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al
momento di addebito delle commissioni all'esercente.
L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato entro il
ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di
riferimento. Se il ventesimo giorno e' festivo, la scadenza e'
prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si
applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato. Il
primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.
L'art. 22, comma 4 del decreto fiscale 2020, con riguardo alla
possibilita' di portare in compensazione il credito di imposta, fa
riferimento al mese di sostenimento della spesa da parte
dell'esercente (cd. principio di cassa).
Il mese di addebito delle commissioni e' in genere quello
successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di
riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente
sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla
transazione. Esistono modelli di business diversi che prevedono
l'accredito delle somme spettanti all'esercente gia' decurtate delle
somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Si
precisa che, anche in questo caso, le commissioni devono essere
comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le
operazioni di pagamento.