(Allegato tecnico esplicativo)
                                         Allegato tecnico esplicativo 
 
    Ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124
(decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge  di  conversione
19 dicembre 2019, n. 157 - dal 1° luglio 2020 agli  esercenti  spetta
un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per  le
transazioni effettuate dai consumatori finali con carta di  pagamento
(debito, di credito  o  prepagata)  o  mediante  altri  strumenti  di
pagamento elettronici tracciabili. Il credito  e'  riconosciuto  agli
esercenti a condizione che i ricavi e i  compensi  relativi  all'anno
precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000. 
    La  Banca  d'Italia  col  presente  provvedimento  individua   le
modalita' e i criteri  con  cui  i  soggetti  convenzionatori  devono
trasmettere  agli  esercenti,  mensilmente  e  per  via   telematica,
l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle
commissioni corrisposte. 
    Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una piu'  agevole
lettura delle disposizioni contenute nel provvedimento. 
Ambito applicativo 
    I prestatori di servizi di pagamento sono gli intermediari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 11 del  27
gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Soggetti convenzionatori 
    I soggetti interessati  dall'obbligo  informativo  sono  tutti  i
prestatori di servizi di pagamento che operano sul  territorio  della
Repubblica, anche senza stabilimento,  ovvero  in  regime  di  libera
prestazione, e che hanno stipulato  con  l'esercente  un  accordo  di
convenzionamento (cd. soggetti convenzionatori) per l'accettazione in
Italia di carte di pagamento (debito, di credito o  prepagata)  e  di
altri    strumenti    di    pagamento    elettronici     tracciabili.
Indipendentemente dai modelli di business presenti sul  mercato,  che
possono prevedere il coinvolgimento di  piu'  soggetti,  sono  tenuti
alla comunicazione solo i prestatori  di  servizi  di  pagamento  che
hanno firmato con l'esercente il contratto di convenzionamento. 
Emissione  di  carte  e  offerta  di  altri  strumenti  di  pagamento
  elettronici tracciabili 
    Ai   fini   della   detraibilita'   delle   commissioni    rileva
l'accettazione  sul  territorio  nazionale  da  parte  dei   soggetti
convenzionatori, e non la  nazionalita'  del  prestatore  che  emette
carte di pagamento o offre altri strumenti di  pagamento  elettronici
tracciabili: ad esempio, puo' essere considerata utile  ai  fini  del
credito  di  imposta  la  commissione  relativa  a  una   transazione
effettuata con una carta di pagamento  emessa  da  un  prestatore  di
servizi di pagamento statunitense  e  spesa  dal  consumatore  finale
presso un esercente italiano. Non rientrano invece tra gli  strumenti
di pagamento elettronico tracciabili, ai fini  del  provvedimento,  i
bollettini postali e gli assegni. 
Consumatori finali 
    Ai fini del credito di  imposta,  sono  prese  in  considerazione
unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per
le transazioni effettuate dai consumatori finali. 
    Per le carte di pagamento, tali  transazioni  sono  rappresentate
dalle operazioni effettuate mediante  carte  consumer,  ovvero  carte
emesse  a  favore  di  consumatori  finali.  Le  carte  consumer   si
distinguono dalle carte business che sono emesse a favore di aziende,
artigiani, professionisti, per le spese  legate  all'esercizio  delle
proprie attivita'. Sempre con riferimento alle  carte  di  pagamento,
per «offerta di strumenti di pagamento»,  si  intende,  ai  fini  del
provvedimento, l'attivita' di emissione delle stesse. 
Esercenti 
    Per esercenti  si  intendono  tutti  i  soggetti  che  esercitano
un'attivita' di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti  di
interazione fisici  e/o  virtuali,  ove  tenuti  al  pagamento  delle
imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi  commerciali  o
liberi professionisti. 
Struttura delle commissioni 
    Sono presenti sul mercato  diverse  tipologie  di  contratti  tra
esercenti e soggetti convenzionatori per l'accettazione  dei  servizi
di pagamento elettronici; essi possono prevedere, ad esempio:  i)  la
corresponsione della sola commissione  sul  transatto  (ovvero  sulle
singole transazioni effettuate) senza canone  per  la  fornitura  del
servizio  di  accettazione  (es.  il  canone  di  locazione  per   il
terminale); ii) l'applicazione di commissioni sul transatto e  di  un
canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione; iii) il
pagamento di tariffe «a  pacchetto»  che  prevedono  un  costo  fisso
periodico in cui, oltre alla  eventuale  fornitura  del  servizio  di
accettazione,  e'  ricompreso  anche  un  numero  di  operazioni   in
franchigia, al superamento delle quali vengono applicate  commissioni
sul transatto. 
    Il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto  di
cui ai punti i) e ii) e iii); per le tariffe «a pacchetto» di cui  al
punto iii), il costo fisso periodico, comprensivo di un certo  numero
di operazioni in franchigia, e' considerato commissione ai sensi  del
presente provvedimento. 
    Laddove il  medesimo  esercente  si  avvalga  di  piu'  punti  di
interazione fisici e/o virtuali riferibili  a  un  medesimo  soggetto
convenzionatore, quest'ultimo, nel trasmettere le informazioni di cui
all'art. 3 del provvedimento, potra'  riferirle  al  complesso  delle
transazioni accettate, senza dettagliarle per punto  di  interazione,
ovvero specificare tale dettaglio. 
Contratto di convenzionamento 
    L'attivita' di convenzionamento consiste nella stipula, da  parte
del prestatore di servizi di pagamento o di  un  suo  agente,  di  un
apposito contratto per il convenzionamento degli esercenti al fine di
abilitarli   all'accettazione   di   uno   strumento   di   pagamento
elettronico;   normalmente   l'attivita'   di   convenzionamento   e'
accompagnata  dalla   gestione   dei   flussi   finanziari   connessi
all'esecuzione  delle  operazioni  di  pagamento.  Il  contratto   di
convenzionamento,  pertanto,  si  riferisce  a  servizi   diversi   e
aggiuntivi offerti  all'esercente,  rispetto  a  quelli  relativi  al
contratto di conto-corrente e/o di gestione del conto  di  pagamento.
Il contratto di convenzionamento  contraddistingue,  in  particolare,
l'operativita' connessa alle carte di  pagamento  (cd.  acquiring)  e
puo' essere stipulato anche con un prestatore di servizi di pagamento
diverso rispetto a quello presso cui l'esercente detiene il conto  su
cui  si  regolano  i  flussi  finanziari.  Il  convenzionamento   non
riguarda, tuttavia, soltanto le carte di  pagamento,  ma  ricomprende
tutte  le  ipotesi  in  cui   il   soggetto   convenzionatore   offre
all'esercente servizi a  valore  aggiunto  per  l'accettazione  degli
strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono  messe
a  disposizione   dell'esercente,   dal   soggetto   convenzionatore,
applicazioni  (App)  in  grado  di  consentire   il   colloquio   tra
l'esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici
bidimensionali, cd. QR code  (quick  response  code),  contenenti  le
informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi  (anche
smartphone) in dotazione all'esercente e/o al pagatore. 
Modalita' di trasmissione 
    Tra  le  modalita'  di  trasmissione  per   via   telematica   si
annoverano,  in  via   meramente   esemplificativa,   l'invio   delle
comunicazioni  tramite  Posta  elettronica  certificata  (PEC)  e  la
pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente. 
Definizione dei termini per l'invio delle comunicazioni 
    Ai  fini  dell'individuazione  del  termine  per  l'invio   delle
comunicazioni il provvedimento distingue tra «periodo di riferimento»
e «mese di addebito». Il primo  individua  il  momento  in  cui  sono
effettuate le operazioni di pagamento; il  secondo  si  riferisce  al
momento di addebito delle commissioni all'esercente. 
    L'inoltro delle comunicazioni deve  essere  effettuato  entro  il
ventesimo  giorno  del  mese  successivo   a   ciascun   periodo   di
riferimento. Se il  ventesimo  giorno  e'  festivo,  la  scadenza  e'
prorogata al primo giorno  seguente  non  festivo;  tale  proroga  si
applica anche ai termini che scadono nella  giornata  di  sabato.  Il
primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020. 
    L'art. 22, comma 4 del decreto fiscale 2020,  con  riguardo  alla
possibilita' di portare in compensazione il credito  di  imposta,  fa
riferimento  al  mese  di   sostenimento   della   spesa   da   parte
dell'esercente (cd. principio di cassa). 
    Il mese  di  addebito  delle  commissioni  e'  in  genere  quello
successivo al mese di effettuazione  delle  operazioni  («periodo  di
riferimento»), l'importo delle quali  viene  accreditato  normalmente
sul  conto  dell'esercente  a  distanza   di   pochi   giorni   dalla
transazione. Esistono  modelli  di  business  diversi  che  prevedono
l'accredito delle somme spettanti all'esercente gia' decurtate  delle
somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni.  Si
precisa che, anche in  questo  caso,  le  commissioni  devono  essere
comunicate nel mese successivo a  quello  in  cui  sono  avvenute  le
operazioni di pagamento.