(Allegato-art. 10)
 
                               Art. 10 
 
                        Contributi sindacali 
 
  1. I destinatari del presente CCNL  hanno  facolta'  di  rilasciare
delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta,  a
riscuotere una quota mensile dello stipendio  per  il  pagamento  dei
contributi sindacali, nella misura stabilita  dai  competenti  organi
statutari. La delega e'  rilasciata  per  iscritto  ed  e'  trasmessa
all'amministrazione  a  cura  del  dipendente  o  dell'organizzazione
sindacale interessata. 
  2. La delega ha effetto dal primo  giorno  del  mese  successivo  a
quello del rilascio. 
  3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 puo'  essere  revocata
in  qualsiasi   momento,   inoltrando   la   relativa   comunicazione
all'amministrazione di appartenenza  e  all'organizzazione  sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della stessa. 
  4.   Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle    singole
amministrazioni sulle retribuzioni in base alle  deleghe  ricevute  e
sono versate mensilmente alle organizzazioni  sindacali  interessate,
secondo modalita' concordate con l'amministrazione. 
  5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti  dei  terzi,  alla
riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui  versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.