(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
                     Collegio revisori dei conti 
 
    1. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  tre
componenti e due supplenti che non devono rivestire la  qualifica  di
personale dipendente dell'Ateneo; le funzioni di componenti effettivi
sono ricoperte da  membri  scelti  fra  professionisti  iscritti  nel
registro dei revisori legali  istituito  presso  il  Ministero  delle
finanze. 
    2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato  dal  consiglio
di amministrazione, che ne nomina altresi' il Presidente. 
    3. Il collegio dei revisori dei conti resta  in  carica  per  tre
esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo  al
terzo esercizio della carica. L'attivita' e le funzioni del  collegio
dei   revisori   sono   disciplinate   dal   regolamento    contabile
dell'universita' approvato  come  da  art.  7,  comma  16  (d)  dello
statuto. Per tutto  cio'  non  espressamente  previsto  nel  presente
Statuto si applica la normativa nazionale in merito. 
    4. Ai revisori dei conti spettano, inoltre, tutte le funzioni che
la normativa nazionale in materia attribuisce loro.