Art. 15.
Collegio revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre
componenti e due supplenti che non devono rivestire la qualifica di
personale dipendente dell'Ateneo; le funzioni di componenti effettivi
sono ricoperte da membri scelti fra professionisti iscritti nel
registro dei revisori legali istituito presso il Ministero delle
finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio
di amministrazione, che ne nomina altresi' il Presidente.
3. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre
esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al
terzo esercizio della carica. L'attivita' e le funzioni del collegio
dei revisori sono disciplinate dal regolamento contabile
dell'universita' approvato come da art. 7, comma 16 (d) dello
statuto. Per tutto cio' non espressamente previsto nel presente
Statuto si applica la normativa nazionale in merito.
4. Ai revisori dei conti spettano, inoltre, tutte le funzioni che
la normativa nazionale in materia attribuisce loro.