Art. 16.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione e' nominato dal consiglio di
amministrazione dell'universita' che ne elegge altresi' il
presidente.
2. Il nucleo di valutazione e' composto da non meno di cinque
membri, di cui: due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione anche in campo non accademico esterni all'Ateneo; due tra
personale docente e non docente dell'Ateneo; uno studente.
3. Il nucleo di valutazione resta in carica tre anni. Il mandato
di ciascun membro del nucleo puo' essere rinnovato una sola volta.
4. Modalita' organizzative interne del nucleo di valutazione e
specifiche funzioni, nonche' modalita' di raccordo operativo con gli
altri organi dell'universita' sono stabilite in apposito regolamento
universitario in merito.
5. Il nucleo di valutazione ha funzioni di verifica della
qualita' e dell'efficacia della didattica, della ricerca e della
terza missione nonche' della strutturazione del personale.
6. Il presidente del nucleo di valutazione relaziona annualmente
al consiglio di amministrazione circa l'attivita' del nucleo.