(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione  dell'universita'   che   ne   elegge   altresi'   il
presidente. 
    2. Il nucleo di valutazione e' composto da  non  meno  di  cinque
membri, di cui: due nominati tra studiosi ed esperti nel campo  della
valutazione anche in campo non accademico esterni all'Ateneo; due tra
personale docente e non docente dell'Ateneo; uno studente. 
    3. Il nucleo di valutazione resta in carica tre anni. Il  mandato
di ciascun membro del nucleo puo' essere rinnovato una sola volta. 
    4. Modalita' organizzative interne del nucleo  di  valutazione  e
specifiche funzioni, nonche' modalita' di raccordo operativo con  gli
altri organi dell'universita' sono stabilite in apposito  regolamento
universitario in merito. 
    5. Il  nucleo  di  valutazione  ha  funzioni  di  verifica  della
qualita' e dell'efficacia della  didattica,  della  ricerca  e  della
terza missione nonche' della strutturazione del personale. 
    6. Il presidente del nucleo di valutazione relaziona  annualmente
al consiglio di amministrazione circa l'attivita' del nucleo.