Art. 17.
Presidio della qualita'
1. L'Universita' LUM, al fine di assicurare il miglioramento
continuo delle sue attivita' e dei suoi servizi, adotta un sistema di
Assicurazione della qualita' della didattica, della ricerca e della
terza missione. Per assolvere a tale compito, l'Universita' LUM
istituisce il Presidio della qualita' di Ateneo.
2. Il Presidio della qualita', previo parere vincolante del
consiglio di amministrazione, e' nominato dal rettore, su proposta
del Senato accademico, ed e' composto da almeno un presidente, un
docente per ciascun Dipartimento, e da un responsabile
tecnico-amministrativo.
3. Il Presidio della qualita' svolge funzioni di:
a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo
sull'assicurazione della qualita';
b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione
delle politiche per l'assicurazione della qualita' dell'Ateneo;
c) organizzazione e gestione delle attivita' di formazione del
personale coinvolto nell'assicurazione della qualita';
d) organizzazione e verifica del regolare e adeguato
svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita';
e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali
relativi all'assicurazione della qualita'.
4. Il Presidio della qualita' definisce linee guida per la
gestione di specifici processi a livello di Ateneo, di corso di
studio e di Dipartimento, coerenti con i parametri e gli indicatori
previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale
vigente finalizzata al riesame ed all'accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio.
5. Con riferimento ai macro-processi che caratterizzano il
sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo, il Presidio
delle qualita' ha la responsabilita' della gestione dei processi di:
a) monitoraggio della qualita' della didattica;
b) monitoraggio della qualita' della ricerca;
c) monitoraggio della qualita' della terza missione;
d) monitoraggio del processo formativo.