(Allegato-art. 18)
 
                              Art. 18. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio  degli  studenti  ha  funzione  di  coordinamento
dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti ed opera come organo
consultivo dell'universita'. 
    2. Sono membri di diritto del consiglio degli studenti: 
      a)   gli    studenti    eletti    negli    organi    collegiali
dell'universita'; 
      b) gli studenti eletti in  rappresentanza  dell'universita'  in
qualsiasi altro organo esterno all'universita' stessa. 
    3. Il presidente del consiglio degli studenti e'  nominato  nella
prima seduta a maggioranza assoluta tra i suoi membri. 
    4. Il consiglio degli studenti: 
      a)  formula  proposte  e,  se  richiesto,  esprime  parere   su
questioni attinenti  all'attivita'  didattica,  ai  servizi  per  gli
studenti e al diritto allo studio; 
      b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni  degli
studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e  al
diritto allo studio; 
      c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento,  che
dovra'   essere   approvato   dal   consiglio   di    amministrazione
dell'universita'. 
    5.  Il  presidente  del  consiglio   degli   studenti   relaziona
annualmente al Senato accademico che esprime  parere  in  merito.  La
relazione ed il parere del Senato  sono  trasmessi  al  consiglio  di
amministrazione.