Art. 18.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti ha funzione di coordinamento
dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti ed opera come organo
consultivo dell'universita'.
2. Sono membri di diritto del consiglio degli studenti:
a) gli studenti eletti negli organi collegiali
dell'universita';
b) gli studenti eletti in rappresentanza dell'universita' in
qualsiasi altro organo esterno all'universita' stessa.
3. Il presidente del consiglio degli studenti e' nominato nella
prima seduta a maggioranza assoluta tra i suoi membri.
4. Il consiglio degli studenti:
a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su
questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli
studenti e al diritto allo studio;
b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni degli
studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al
diritto allo studio;
c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che
dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione
dell'universita'.
5. Il presidente del consiglio degli studenti relaziona
annualmente al Senato accademico che esprime parere in merito. La
relazione ed il parere del Senato sono trasmessi al consiglio di
amministrazione.