Art. 19.
Advisory Board
1. L'Advisory Board e' costituito da non meno di tre personalita'
di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attivita'
dell'universita', ovvero da personalita' che si sono distinte per il
sostegno ed il supporto al progresso delle scienze e della cultura.
2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte l'anno ed
esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal
presidente o dal consiglio di amministrazione.
3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato
triennale, rinnovabile dal consiglio di amministrazione, su proposta
del presidente del consiglio di amministrazione. Il coordinatore
dell'Advisory Board e' nominato dal Presidente del consiglio di
amministrazione.