(Allegato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari   per   violazione   dei
regolamenti  e  del  codice  etico  dell'universita'  da  parte   dei
professori e dei ricercatori. I procedimenti disciplinari sono svolti
assicurando  il  massimo  grado  di  imparzialita'  e  garantendo  la
terzieta' dell'istruttoria. 
    2. Il Collegio di  disciplina  opera  secondo  il  principio  del
giudizio fra pari,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  ed  esprime
parere conclusivo. 
    3. Il  Collegio  di  disciplina  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione  dell'universita'   scegliendo   tra   professori   e
ricercatori preferibilmente esterni. Il consiglio di  amministrazione
nomina altresi' il presidente del Collegio di disciplina. 
    4. Il Collegio di  disciplina  e'  composto  da  tre  membri:  un
professore di prima fascia;  un  professore  di  seconda  fascia;  un
ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. 
    5. Il Collegio di disciplina resta in carica tre anni. Il mandato
di membro del Collegio  non  e'  rinnovabile.  La  partecipazione  al
Collegio non da' luogo alla corresponsione di  compensi,  emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. 
    6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al  rettore  che,
per ogni fatto che, a termine  di  legge,  possa  dar  luogo  ad  una
sanzione  piu'  grave  della  censura  entro  trenta   giorni   dalla
conoscenza  dei  fatti,  trasmette   gli   atti   al   Collegio.   Il
provvedimento disciplinare della censura e' adottato dal rettore. 
    7. Nel caso in cui il procedimento disciplinare  veda  sottoposto
ad azione per illeciti commessi  il  rettore,  l'avvio  dello  stesso
spetta al professore decano dell'Ateneo il quale adotta  altresi'  il
provvedimento di censura, essendo state espletate tutte le  procedure
di cui ai commi 6, 8 e 9 del presente articolo. 
    8.  Il  Collegio  di  disciplina,  udito  il  professore   o   il
ricercatore  sottoposto   ad   azione   disciplinare,   eventualmente
assistito da un difensore di fiducia,  entro  trenta  giorni  esprime
parere sulla proposta avanzata dal rettore, o dal  professore  decano
per i provvedimenti di cui al comma 7. Il Collegio puo'  chiamare  in
audizione  il  rettore,  o  altresi'  il  professore  decano  per   i
provvedimenti di cui al comma 7. Il procedimento istruttorio  termina
con la formulazione di una proposta di provvedimento sanzionatorio  o
di archiviazione. Il Consiglio di disciplina trasmette  gli  atti  al
consiglio di amministrazione dell'universita' per l'assunzione  delle
conseguenti deliberazioni. 
    9. Entro  trenta  giorni,  dalla  ricezione  della  proposta  del
Consiglio   di   disciplina,   il   consiglio   di    amministrazione
dell'universita', riunito  senza  i  rappresentanti  degli  studenti,
infligge la sanzione  o  dispone  l'archiviazione  del  procedimento,
conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina. Per le
modalita' di sospensione dei termini dei vari gradi del  procedimento
si applica la normativa vigente in materia.