Art. 20.
Collegio di disciplina
1. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase
istruttoria dei procedimenti disciplinari per violazione dei
regolamenti e del codice etico dell'universita' da parte dei
professori e dei ricercatori. I procedimenti disciplinari sono svolti
assicurando il massimo grado di imparzialita' e garantendo la
terzieta' dell'istruttoria.
2. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del
giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, ed esprime
parere conclusivo.
3. Il Collegio di disciplina e' nominato dal consiglio di
amministrazione dell'universita' scegliendo tra professori e
ricercatori preferibilmente esterni. Il consiglio di amministrazione
nomina altresi' il presidente del Collegio di disciplina.
4. Il Collegio di disciplina e' composto da tre membri: un
professore di prima fascia; un professore di seconda fascia; un
ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.
5. Il Collegio di disciplina resta in carica tre anni. Il mandato
di membro del Collegio non e' rinnovabile. La partecipazione al
Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese.
6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che,
per ogni fatto che, a termine di legge, possa dar luogo ad una
sanzione piu' grave della censura entro trenta giorni dalla
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio. Il
provvedimento disciplinare della censura e' adottato dal rettore.
7. Nel caso in cui il procedimento disciplinare veda sottoposto
ad azione per illeciti commessi il rettore, l'avvio dello stesso
spetta al professore decano dell'Ateneo il quale adotta altresi' il
provvedimento di censura, essendo state espletate tutte le procedure
di cui ai commi 6, 8 e 9 del presente articolo.
8. Il Collegio di disciplina, udito il professore o il
ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente
assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime
parere sulla proposta avanzata dal rettore, o dal professore decano
per i provvedimenti di cui al comma 7. Il Collegio puo' chiamare in
audizione il rettore, o altresi' il professore decano per i
provvedimenti di cui al comma 7. Il procedimento istruttorio termina
con la formulazione di una proposta di provvedimento sanzionatorio o
di archiviazione. Il Consiglio di disciplina trasmette gli atti al
consiglio di amministrazione dell'universita' per l'assunzione delle
conseguenti deliberazioni.
9. Entro trenta giorni, dalla ricezione della proposta del
Consiglio di disciplina, il consiglio di amministrazione
dell'universita', riunito senza i rappresentanti degli studenti,
infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento,
conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina. Per le
modalita' di sospensione dei termini dei vari gradi del procedimento
si applica la normativa vigente in materia.